Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17525 del 21/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17525 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: COSTANZO ANGELO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COZZOLI POLI IGNAZIO nato il 21/09/1974 a ROMA
CAPOCCIA FRANCESCO nato il 25/06/1976 a ROMA

avverso l’ordinanza del 31/10/2017 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA.
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS che ha chiesto il rigetto dei
ricorsi.
Uditi i difensori: avv. LUPONIO Riccardo, in difesa di COZZOLI POLI Ignazio, che
insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso avv. RUPNIK Ervin, in difesa di
COZZOLI POLI Ignazio, che si riporta a motivi e chiede l’annullamento senza
rinvio dell’ordinanza impugnata. avv. CRISTIANI Francesco, in difesa di
CAPOCCIA Francesco, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede
l’accoglimento.

Data Udienza: 21/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26/10/2017 il Tribunale di Roma ha confermato la
misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Roma, con provvedimento del 2/10/2017 a Ignazio
Poli Cozzoli (componente del Consiglio comunale di Roma) e a Francesco
Capoccia (già capo gruppo presso l’ottavo Municipio di Roma) ex art. 416 cod.

truffe per ottenere sovvenzioni pubbliche a favore di persone prive dei requisiti
soggettivi mediante la presentazione di progetti elaborati su indicazioni fornite
da Luigi Napoli, dipendente dell’ente gestore Invitalia (capo A).

2.

Nel ricorso di Cozzoli Poli si chiede l’annullamento dell’ordinanza

deducendo: a) vizio di motivazione e violazione degli artt. 292, comma 2, lett. c)
e 274, lett. c) cod. proc. pen. in relazione alla concretezza e alla attualità del
rischio di reiterazione del reato, considerando che il provvedimento cautelare è
stato emesso dopo un anno dalla richiesta del Pubblico ministero e dopo oltre
diciotto mesi dalle ultime condotte riscontrate (marzo del 2016) e che
nell’ordinanza del Tribunale si indicano come “sintomatiche di un elevato pericolo
di reiterazione del reato” non condotte specifiche dell’indagato ma modalità del
contestato reato associativo (capacità a delinquere degli associati, capillarità
della loro azione e loro dimestichezza con i meccanismi illeciti utilizzati) e si
assume infondatamente il perdurare dell’operatività del gruppo e della
partecipazione di Cozzoli trascurando l’esito negativo delle perquisizioni presso il
suo domicilio e enfatizzando le perduranti potenzialità criminogene della sua rete
di conoscenze; b) vizio di motivazione e violazione degli artt. 292, comma 2,
lett. c) e 274, lett. a) cod. proc. pen. in relazione alla concretezza e alla attualità
del pericolo per l’acquisizione e la genuinità della prova, trascurando che a tutti
gli indagati è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex
art. 415 bis cod. proc. pen. e enfatizzando la condotta che il coindagato Capoccia
aveva attuato (comunque oltre un anno e mezzo fa) e fallacemente
estendendone la rilevanza alla posizione di Cozzoli.

3. Nel ricorso di Capoccia si chiede l’annullamento dell’ordinanza deducendo:
a) vizio di motivazione e violazione degli artt. 292, comma 2, lett. c) e 274, lett.
c) cod. proc. pen., posta l’assenza di una autonoma valutazione da parte del
Giudice per le indagini preliminari e la motivazione solo apparente del suo

pen. per associazione a delinquere finalizzata a un numero indeterminato di

provvedimento, che utilizza formule stereotipate senza indicare quali elementi
risulterebbero decisivi per giustificare l’attualità e la concretezza delle esigenze
cautelari e assumendo infondatamente che le intercettazioni telefoniche
rivelerebbero la volontà del ricorrente di

“disfarsi di elementi di prova”,

trascurando il tempo trascorso dal deposito della richiesta del Pubblico ministero
e dalle ultime intercettazioni – quanto al rischio di inquinamento delle prove – e quanto al rischio di reiterazione del reato – la carenza di elementi a sostegno
della presunta stabilità del ruolo di partecipe di Capoccia; b) vizio di motivazione

ammettendo che correttamente il Tribunale abbia integrato la scarna
motivazione del Giudice per lei indagini preliminari sul punto – i contenuti delle
conversazioni (non successive ai primi mesi del 2016) nelle quali Capoccia
avrebbe manifestato l’intento di organizzare un nuovo gruppo se il primo non
avesse funzionato vanno interpretate, nel senso che Capoccia nel maggio del
2016 volle recidere ogni contatto con i sodali (pagg.7-9 del ricorso) e non intese
alterare i dati che riguardavano la vicenda (pag. 13 del ricorso) e, comunque,
sono di un anno anteriori al provvedimento cautelare mentre il 6/06/2017 è
stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e già nell’ottobre
del 2017 era cessato il termine della loro ultima proroga; c) violazione dell’art.
273 cod. pen. e vizio di motivazione sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza
relativamente alla associazione a delinquere

ex art. 416 cod. pen. e alla

partecipazione alla corruzione ex art. 319 cod. pen., perché dai dati acquisti
emerge la volontà degli agenti non di una organizzazione stabile ma solo di una
serie di condotte volte a captare finanziamenti pubblici (pagg. 15-16 del
ricorso), né emerge la volontà di Capoccia di partecipare a una siffatta
associazione (pagg. 17-20 del ricorso).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le deduzioni, contenute nel ricorso di Capoccia, circa l’assenza di una
autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari e la
motivazione solo apparente del suo provvedimento, risultano generiche perché
non specificano i punti del provvedimento che avrebbero recepito acriticamente
le prospettazioni del pubblico ministero. Inoltre, va precisato che il canone
dell’autonoma valutazione riguarda il rapporto fra la richiesta del pubblico
ministero e il provvedimento cautelare non quello fra questo e l’ordinanza del
tribunale per il riesame, che può, semmai, essere affetta da vizio di motivazione
se non risponde alle deduzioni della difesa.
3

circa la concretezza e l’attualità delle esigenze cautelari, perché – anche

2. Le deduzioni sviluppate nei ricorso di Cozzoli e di Capoccia relativamente
al rischio di reiterazione del reato possono essere trattate unitariamente e sono
manifestamente infondate.
Va preliminarmente osservato che un anno di tempo fra i fatti e il
provvedimento cautelare è un periodo non breve ma non tale da rendere
inattuali le esigenze cautelari. Posto questo, in primo luogo, circa il rischio di
reiterazione del reato, il Tribunale ha analiticamente considerato che: a) dalle

come il capo del sodalizio), Capoccia e Rigantè erano decisi a proseguire nella
loro attività illecita, anche mobilitando altre persone, se il meccanismo avviato
non avesse funzionato (pagg. 13-15 ); b) persino dopo avere appreso della
richiesta di proroga del indagini, i tre si riuniscono (per strada, per evitare
eventuali intercettazioni) discutendo di altre possibili pratiche di finanziamento e
di altri bandi (pagg. 15-16): c) per quanto specificamente riguarda Cozzoli, il
Tribunale ha considerato che la sua rinuncia al distacco temporaneo presso la
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari del Consiglio Regionale del Lazio
per essere efficace richiede un provvedimento del datore di lavoro e, in ogni
caso, l’indagato non per questo dismette le conoscenze acquiste lungo diversi
anni di attività politica (pag. 16).

3. Le deduzioni sviluppate nei ricorso di Cozzoli e di Capoccia relativamente
al rischio di inquinamento delle prove possono essere trattate unitariamente e
risultano manifestamente infondate.
Circa il rischio di inquinamento delle prove, il Tribunale congruamente ha
considerato che, dopo avere ricevuto la notifica del provvedimento di proroga
delle indagini preliminari, Capoccia — come emerge dalle conversazioni
intercettate, disse alla sua segretaria di cancellare le prove e le prospettò una
versione difensiva dei significati delle documentazione ma quella gli rispose:

“i

preventivi che abbiamo presentato a Invita/la (…) Falso (…) me li fatti fa’ te.
Tutti!! ‘inventa i curriculum vitae de quella. Inventa quello de quell’altra”
(pag.16). Inoltre, il Tribunale ha idoneamente considerato il rischio di
inquinamento estensibile alla posizione degli altri coindagati stante la stretta
connessione fra le loro posizioni: l’attualità e la concretezza del pericolo per
l’acquisizione o la genuinità della prova, possono desumersi dalle condotte dei
coindagati volte ad inquinare il quadro probatorio emergente nella fase delle
indagini preliminari nell’interesse comune dei coindagati (Sez. 6, n. 41606 del
05/06/2013, Rv. 257598; Sez. 3, n. 40535 del 12/10/2007, Rv. 237556) e, su
4

conversazioni intercettate emerge che Cozzoli (che viene dagli altri riconosciuto

questa base, il Tribunale ha adeguatamente considerato che, dopo avere
ricevuto la notifica (aprile 2016) del provvedimento di proroga delle indagini
preliminari, il coindagato Capoccia, nelle conversazioni intercettate comunicò la
necessità di oscurare messaggi scambiati fra i vari indagati (pag. 13).

4. Il terzo motivo del ricorso di Capoccia è manifestamente infondato.
Le deduzioni sviluppate fanno leva sulla interpretazione di alcuni segmenti
delle conversazioni intercettate e risultano aspecifiche perché non allegano

inammissibili perché concernono questioni di fatto oggetto delle valutazioni
discrezionali riservate ai Giudici di merito dagli stessi svolte, con esiti
convergenti, sulla base di pertinenti di massime di esperienza senza cadere in
illogicità manifeste.

5. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorsti) deriva, ex art. 616 cod.
proc. pen., la condanna dei ricorrent+ al pagamento delle spese processuali,
nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che
risulta congruo determinare in euro duemila.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro duemila in
favore della cassa delle ammende
Così deciso il 21/02/2018

integralmente le acquisizioni istruttore alle quali si riferiscono e, per altro verso,

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