Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17525 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17525 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ENOTIEOMWAN GODWIN N. IL 28/02/1978
avverso l’ordinanza n. 21462/2011 TRIBUNALE di TORINO, del
26/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 06/12/2012

1.

RITENUTO IN FATTO

Con provvedimento del 26.11.2011 il Tribunale di Torino, quale giudice
dell’esecuzione, respingeva la richiesta avanzata da Enotieomwan Godwin volta
ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod.
proc. pen., tra i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commessi il
30.11.2009 ed il 3.11.2010.
A ragione evidenziava che i reati erano stati commessi a significativa

condannato cedeva da solo marijuana, mentre la seconda condanna era relativa
ad una attività organizzata con più correi.

2. Avverso detto provvedimento il condannato ha proposto ricorso per
cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge ed
il vizio di motivazione, lamentando che il giudice dell’esecuzione non ha tenuto
conto nella valutazione del fatto che si tratta di reati della stessa specie
commessi da un immigrato irregolare inserito nella microcriminalità dello spaccio
da strada.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
L’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in
executivis l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i
reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati
dall’art. 81 cod. pen.. Tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso
non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità
della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle
violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo.
La decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è
sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camino, riv.
189980; Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n.
5518, Montagna, riv. 200212).
Nella specie, le censure mosse con il ricorso appaiono manifestamente
infondate atteso che il giudice dell’esecuzione, con motivazione immune dai vizi
dedotti, ha ritenuto indimostrata l’unicità del disegno criminoso tenuto conto di
più elementi di fatto tratti dalle sentenze di condanna acquisite. A fronte di ciò, il
ricorrente sostanzialmente si limita a invocare una diversa valutazione dei
medesimi elementi di fatto che è preclusa al giudice di legittimità.

distanza di tempo e con diverse modalità, atteso che nel primo caso il

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 6 dicembre 2012.

P.Q.M.

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