Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17524 del 21/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17524 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: COSTANZO ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

COLELLA ROBERTA nato il 03/07/1982 a ATRIPALDA

avverso l’ordinanza del 09/10/2017 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI.
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS che ha chiesto il rigetto del
ricorso.

Data Udienza: 21/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12/10/2017, il Tribunale di Napoli ha confermato il
provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari di Benevento ha
applicato a Roberta Colella gli arresti domiciliari per i delitti di cui agli artt. 314,
640, commi 1 e 1 bis, e 61 n. 5 cod. pen. per essersi impossessata di somme di
denaro sottraendole ai clienti della Posta nel tempo necessario a effettuare le
operazioni di prelievo o di pagamento, somme prelevate da libretti postali o

2. Nel ricorso di Colella si chiede annullarsi l’ordinanza per: a) mancanza di
motivazione nell’attribuire la qualifica di incaricato di pubblico servizio alla
ricorrente, limitandosi a ribadire gli argomenti del Giudice per le indagini
preliminari, senza rispondere alle deduzioni circa la configurabilità di un peculato
e trascurando che l’indagata non dispose delle somme se non per i pochi secondi
necessari alle operazioni di prelievo e di pagamento dei clienti; b) violazione di
legge nell’attribuire la qualifica di incaricato di pubblico servizio per l’attività
svolta nell’ambito della gestione del risparmio tramite libretti postali trascurando
che l’indagata non ha mai materialmente detenuto i libretti di risparmio sui quali
i clienti effettuavano le operazioni e che, comunque, i cosiddetti

servizi di

bancoposta corrispondono alle attività tipiche delle comuni banche (presso le
Poste, i rapporti di conto corrente sono disciplinati dalle ordinarie leggi civili),
trascurando che il fatto che l’imputata operasse per la Cassa Depositi e Prestiti
(azionista di Poste italiane s.p.a.) non determina il passaggio all’interesse
pubblico delle attività private svolte dalle Poste; c) vizio di motivazione per avere
richiamato precedenti della giurisprudenza della Corte di cassazione senza
argomentare circa la loro rilevanza nel caso in esame, in cui Colella non
disponeva materialmente dei libretti postali e, soprattutto, non svolgeva funzioni
riguardanti la raccolta del risparmio postale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano
infondati.
L’attività di raccolta del risparmio postale, specificamente e autonomamente
contemplata dall’art. 2, comma primo, lett. b), d.P.R. n. 144 del 2002 effettuata per conto della Cassa Depositi e prestiti, mediante libretti di risparmio
postale e buoni postali fruttiferi – ha natura pubblicistica. Ne consegue che il
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depositate in precedenza sugli stessi libretti postali dai loro titolari.

dipendente di Poste Italiane S.p.A. quando si appropria di somme di denaro
afferenti al risparmio postale (libretti postali e buoni fruttiferi postali) ha la
qualità di incaricato di pubblico servizio e pertanto risponde del reato di peculato
e non di quello di appropriazione indebita. (Sez. 6, n. 14227 del 13/01/2017, Rv.
269481). La adozione della forma della società per azioni, con la legge 23
dicembre 1996 n. 662, non elide la natura pubblicistica non solo dei servizi
postali definiti riservati dal d.Lgs. 22 luglio 1999 n. 261, ma anche dei servizi
non riservati, come quelli relativi alla raccolta del risparmio attraverso i libretti di

dal d. Igs. 30 luglio 1999 n. 284 (Sez. 5, n. 31660 del 13/02/2015, Rv. 265290).

2. Dal rigetto del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali
Così deciso il 21/02/2018

risparmio postale ed i buoni fruttiferi (cosiddetto bancoposta), ora disciplinata

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