Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17524 del 21/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17524 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONOPOLI SERGIO N. IL 26/05/1946
TRAVAGIN LUCA N. IL 19/11/1967
avverso la sentenza n. 2110/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
26/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/02/2014

Monopoli Sergio e Travagin Luca ricorrono avverso la sentenza 26.10.12 della Corte di appello di
Milano che ha confermato quella, in data 30.6.08, del locale g.u.p. con la quale sono stati
condannati, per il delitto di bancarotta fraudolenta aggravata, concesse al Monopoli attenuanti
generiche equivalenti e al Travagin prevalenti, il primo alla pena di anni tre e mesi quattro di
reclusione ed il secondo a quella — condizionalmente sospesa — di anni due di reclusione, oltre le

Deduce il Monopoli, con i primi due motivi, violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e c) c.p.p.
per non avere il giudice di appello sviluppato un ragionamento autonomo, senza considerare che il
prevenuto non era stato amministratore, neanche di fatto, della fallita società ‘Parma Commerciale
s.r.l.’, bensì un mero procacciatore di affari, come era stato documentalmente quanto vanamente
provato dalla difesa.
Con il terzo motivo si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche con il criterio della
prevalenza.
Travagin deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per non avere i giudici considerato
che egli era un semplice lavoratore della fallita, dando invece credito alle dichiarazioni del teste
Boaga secondo cui il Travagin era un sostituto del Monopoli nello svolgimento di compiti di
maggior responsabilità in occasione dell’assenza di quest’ultimo.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, quello del Monopoli sia
perché proposto senza l’osservanza del termine di cui all’art.585 comma 1, lett.b) c.p.p., sia perché
sostanzialmente aspecifico, limitandosi a generiche doglianze circa la mancata considerazione del
suo asserito ruolo non operativo all’interno della fallita e alla mancata concessione delle attenuanti
generiche con il criterio della prevalenza, laddove i giudici territoriali hanno compiutamente
argomentato circa il ruolo preminente dell’odierno ricorrente nella gestione societaria e circa la
bontà del trattamento sanzionatorio, sostanzialmente non contestato con i motivi di appello.
Del tutto generico si presenta il ricorso del Travagin, che si è limitato anch’egli a rivendicare un
ruolo di semplice lavoratore all’interno della fallita società, a fronte dei precisi elementi di

pene accessorie di legge.

responsabilità indicati dai giudici territoriali e consistenti nelle dichiarazioni dei fornitori della
‘Parma Commerciale s.r.l.’ secondo cui era il Travagin sempre presente al momento della consegna
della merce.

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Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun agamento delle spese processuali e
di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in € 1.000,00.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 21 febbraio 2014
IL CONSIGLIERE estensore
t

P.Q.M.

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