Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17523 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17523 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) HUDOROVICH SANDRO N. IL 15/03/1957
avverso la sentenza n. 1812/2010 TRIBUNALE di UDINE, del
29/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZE!;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 29 novembre 2011, resa ai sensi dell’art. 444 e SS.
cod. proc. pen., il Tribunale di Udine ha applicato, su richiesta delle parti, a
Hudorovich Sandro la pena di mesi otto di reclusione per il delitto previsto
dall’art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1.956 e di euro 1.600,00 di
ammenda per la contravvenzione di guida in assenza di valida patente
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Hudorovich
personalmente, il quale contestualmente impugna l’ordinanza con la quale
non sarebbe stata accolta la questione di legittimità costituzionale
prospettata con riguardo al delitto, tale da influire sulla richiesta di
applicazione della pena in termini diversi da quelli applicati.
CONSIDERATO in DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità dell’unico motivo
proposto che evoca un’ordinanza di rigetto di prospettata questione di
incostituzionalità, della quale non è indicata neppure la data, e omette di
precisare il contenuto della medesima questione, limitandosi a citare la
sentenza della Corte costituzionale n. 161 del 2009 che ha già dichiarato
Infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9,
comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come sostituito
dall’art. 14 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, conv. con mod.
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
27, terzo comma, Cost.
Va aggiunto che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un
meccanismo processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico
ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta
contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le
stesse e sull’entità della pena. Da parte sua il giudice ha il potere-dovere di
controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della
pena richiesta e di applicarla, dopo aver accertato che non emerga in modo
evidente una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc.
pen.
Ne consegue che -una volta ottenuta l’applicazione di una determinata
pena ex art. 444 cod. proc. pen.- l’imputato non può rimettere in
discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché essi sono
coperti dal patteggiamento.
1

perchè revocata.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art.
616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n.
186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria, che si stima equo determinare in euro

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 6 dicembre 2012.

millecinquecento.

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