Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17522 del 21/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17522 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MONCADA GAETANO N. IL 03/04/1938
avverso la sentenza n. 2257/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 13/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
DEPOSITATA
N CANCELLERIA
18 APR 2014
Data Udienza: 21/02/2014
Moncada Gaetano ricorre avverso la sentenza 13.2.13 della Corte di appello di Palermo che ha
confermato quella in data 14.10.11 del locale tribunale con la quale è stato condannato, concesse
attenuanti generiche prevalenti, alla pena — condizionalmente sospesa – di mesi due di reclusione,
oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, per il reato di lesioni aggravate.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
dichiarazioni della p.o., improntate a fornire una versione interessata dei fatti ed in contrasto con
quelle del testimone Glorioso Lorenza le quali peraltro non davano conto su chi, tra il Di Bella e il
Moncada, avesse dato l’avvio allo scontro fisico.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché involgente
considerazioni di merito, come tale precluse al giudice di legittimità, sia perché manifestamente
infondato, avendo i giudici territoriali, con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità o
contraddittorietà, evidenziato come la responsabilità del Moncada riposi sulle dichiarazioni della
p.o. Di Bella Gesualdo — la cui attendibilità è adeguatamente argomentata e non è stata peraltro
contrastata concretamente dal ricorrente – , corroborate dagli esiti della certificazione medica,
attestante lesioni del tutto compatibili con il narrato della p.o., nonché dalle affermazioni della teste
Glorioso secondo cui la lite era stata preceduta dal motivato rifiuto del Di Bella di firmare alcune
relazioni portegli dal Moncada.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 21 febbraio 2014
comma 1, lette) c.p.p., per avere i giudici di secondo grado travisato l’effettiva portata delle