Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17522 del 07/02/2018
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17522 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: COSTANZO ANGELO
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
MACHEDA PIETRO nato il 29/01/1976 a CARDETO
TRUNFIO FRANCESCA nato il 14/07/1968 a CARDETO
QUATTRONE ANTONINO nato il 09/01/1973 a REGGIO CALABRIA
nel procedimento a carico di questi ultimi
avverso l’ordinanza del 24/04/2017 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
sentite le conclusioni del PG ALFREDO POMPEO VIOLA che conclude per il rigetto
dei ricorsi.
E’ presente l’avvocato POGGIO BRUNO del foro di REGGIO CALABRIA, quale
sostituto processuale, per delega orale, dell’avvocato CALABRESE FRANCESCO
del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di MACHEDA PIETRO, TRUNFIO
FRANCESCA e QUATTRONE ANTONINO, che si riporta ai motivi di ricorso.
Data Udienza: 07/02/2018
RITENUTO IN FATTO
1.
Con ordinanza del 19/04/2017, il Tribunale di Reggio Calabria ha
confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari di
Reggio Calabria ha disposto il sequestro preventivo delle quote sociali, dell’intero
patrimonio aziendale e di quanto meglio indicato in atti della ALL
turbata
libertà degli incanti ex artt. 110, 112, comma 1, n. 1, 81, comma 2, 353, comma
1, cod. pen. e 7 legge 12 luglio 1991 n. 203 relativi alla realizzazione di un
centro polifunzionale per il Comune di San Giorgio Morgeto (capo 9).
2.
Nei ricorsi riuniti di Pietro Macheda, Francesca Trunfio e Antonino
Quattrone (i primi due soci e il terzo direttore tecnico della ALL CONSTRUCTION)
si chiede l’annullamento dell’ordinanza deducendo: a) violazione degli artt. 110,
112, comma 1, n. 1, 81, comma 2, 353, comma 1, cod. pen. e 321 cod. proc.
pen. per mancanza di indizi circa l’utilizzo della società per realizzare i reati
ascritti alla associazione criminale dei Bagalà, ritenuta connessa al clan Piromani,
non potendo questi essere costituiti dalla mera partecipazione alla gara di
appalto o dal fatto che Quattrone informò Morabito della necessità di fornirsi di
una firma digitale o di acquisire un certificato della camera di commercio, né la
semplice asserzione dell’esistenza di un accordo fra Quattrone e i coindagati,
senza peraltro individuare quale compenso avrebbe ricevuto il primo per la sua
illecita prestazione, mentre è meramente congetturale l’affermazione della
partecipazione della ALL CONSTRUCTION nel cartello di imprese coinvolte nella
turbata libertà degli incanti descritta nel capo 3: b) mancanza del periculum in
mora restando indimostrata la correlazione fra il sequestro e l’esigenza di
impedire la reiterazione di altre condotte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso per cassazione contro i provvedimenti cautelari reali è ammesso
solo per violazione di legge, cioè per errores in iudicando o in procedendo o per
vizi della motivazione tali da renderla o del tutto mancante o solo apparente o
priva della coerenza, completezza e ragionevolezza necessaria per rendere
comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del
29/05/2008, Rv. 239692; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Rv.
2
CONSTRUCTION s.r.l. in considerazione di indizi di reità per il reato di
269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), ma non anche la sua
illogicità manifesta ex art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. (ex multis:
Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119).
2. Per quanto riguarda il presupposto del fumus commissi delicti, l’ordinanza
del Tribunale di Reggio Calabria ha descritto (pagg. 2-10) il contesto criminale in
cui un cartello di imprese (in particolare il gruppo imprenditoriale dei Bagalà
decritto nel capo 3, agiva sistematicamente in collegamento con l’associazione a
clan Piromalli nel settore degli
appalti). In particolare, ha considerato (pagg. 11-18) che dai contenuti delle
conversazioni intercettate emerge che Antonino Quattrone si mostrò disponibile
a fornirsi di una firma digitale o ad acquisire un certificato della camera di
commercio per partecipare alla gara con l’invio di buste di partecipazione
‘in
bianco’ che sarebbero state completate dai complici e che furono poi tutte
spedite da Giacomo Morabito (pag. 18). In definitiva, Quattrone “partecipava alla
gara in argomento e ci lavorava con i fratelli Morabito in più occasioni e in
questioni cui non avrebbe avuto né titolo né interesse a prendervi parte,
ponendosi a disposizione dei propri concorrenti e di compagini societarie
estranee alla propria” (pag. 19), mettendo la propria impresa a disposizione
degli interessi illeciti del gruppo imprenditoriale dei Bagalà (pag. 21). Su questo
il Tribunale ha ragionevolmente fondato il nesso di pertinenzialità fra i beni
dell’impresa e il reato contestato nel capo 9 all’indagato Quattrone.
2. Invece, è fondato il secondo motivo di ricorso.
Nel disporre il sequestro preventivo di beni appartenenti a terzi estranei al
reato, il giudice deve valutare il presupposto del periculum in mora considerando
il collegamento di tali beni con le attività delittuose delle persone indagate sulla
base di elementi che indichino concretamente che costoro ne dispongono (Sez.
2, n. 47007 del 12/10/2016, Rv. 268172; Sez. 2, n. 32647 del 17/04/2015, Rv.
264524; Sez. 6, n. 18766 del 18/02/2014, Rv. 259131).
Nel caso in esame, il Tribunale ha considerato che la ALL CONSTRUCTION è
stata uno degli strumenti per realizzare l’attività criminosa, ma non ha
evidenziato dati che concretamente indichino il perdurare di una effettiva
disponibilità dei beni da parte delle persone indagate (diverse dai titolari del
bene utilizzato) che vada oltre una loro occasionale strumentalizzazione, cosi da
individuare nei beni sequestrati un mezzo non solo potenzialmente ma anche
probabilmente funzionale alla possibile reiterazione dell’attività criminosa,
tramite – per esemplificare – una natura meramente fittizia della intestazione
3
delinquere di stampo mafioso denominata
all’interposto, o un sottostante accordo fiduciario (per cui il bene viene detenuto,
gestito o amministrato dall’interposto seguendo le direttive dell’interponente), o
particolari rapporti in atto fra il terzo titolare e l’indagato, dai quali si desuma un
intento elusivo dell’applicazione di norme imperative (ex art. 1344 cod. civ.), con
un’intesa indirettamente orientata a un risultato illecito distorcendo la funzione
tipica del negozio prescelto dall’acquirente.
Pertanto il provvedimento impugnato va annullato per un nuovo esame
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Reggio Calabria – Sezione per il Riesame.
Così deciso il 7/02/2018
Il Consigliere estensore
Angelo costanzo
Il Presidente
Vincenzo Rotu do
secondo i principii stabiliti da questa Corte.