Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17521 del 21/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17521 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUIDO GINO N. IL 07/10/1981
avverso la sentenza n. 5773/2012 GIP TRIBUNALE di BRINDISI, del
14/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

DEPOSITATA !
IN CANCELLERIA
1 8 APR 2014

Data Udienza: 21/02/2014

Guido Gino ricorre avverso la sentenza 14.5.13, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Brindisi ai sensi
degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati di cui agli artt.605 comma 5 e
582 c.p., unificati ex art.81 cpv. c.p., la pena di anni due di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere il giudice pronunciato sentenza ex art.129 c.p.p. in assenza di

Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento alle < fonti di prova in atti >.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 21 febbraio 2014

prove di responsabilità.

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