Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17521 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17521 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GALDI SALVATORE N. IL 05/03/1947
avverso l’ordinanza n. 186/2011 TRIBUNALE di NAPOLI, del
18/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 18.7.2011 il Tribunale di Napoli, quale giudice
dell’esecuzione, respingeva la richiesta avanzata da Salvatore Galdi volta ad
ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod.
proc. pen., tra i reati di cui alle sentenze indicate.
A ragione evidenziava che i reati (bancarotta fraudolenta e due distinti
episodi di ricettazione) erano stati commessi in un ampio periodo (dal 1987 al

2. Avverso detto provvedimento il condannato ha proposto ricorso per
cassazione, personalmente, deducendo la violazione di legge ed il vizio di
motivazione, contestando la valutazione operata dal giudice dell’esecuzione in
specie rilevando che si tratta di reati omogenei commessi in un arco temporale
ben delimitato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
L’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in
executivis l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i
reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati
dall’art. 81 cod. peli.. Tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso
non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità
della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle
violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo.
La decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è
sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv.
189980; Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n.
5518, Montagna, riv. 200212).
Nella specie, le censure mosse con il ricorso appaiono manifestamente
infondate atteso che il giudice dell’esecuzione, con motivazione immune dai vizi
dedotti, ha ritenuto indimostrata l’unicità del disegno criminoso tenuto conto di
più elementi di fatto tratti dalle sentenze di condanna acquisite. A fronte di ciò, il
ricorrente sostanzialmente si limita a invocare una diversa valutazione dei
medesimi elementi di fatto che è preclusa al giudice di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
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1993) non sono né logicamente né ontologicamente connessi.

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sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della

Così deciso, il 6 dicembre 2012.

cassa della ammende.

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