Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17520 del 06/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17520 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) VERNENGO RUGGERO N. IL 01/09/1955
avverso l’ordinanza n. 2396/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 18/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 18.10.2011 il Tribunale di sorveglianza di Palermo rigettava
le istanze di Ruggero Vernengo, volte all’ammissione alle misure alternative
dell’affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, previa
dichiarazione di espiazione della pena relativa ai reati ostativi.
Il tribunale premetteva che le condanne in esecuzione sono tutte relative a reati cd.
ostativi all’applicazione di misure alternative con la sola esclusione di quella di mesi sei
per il reato di cui all’art. 495 cod. pen. che risulta estinta per applicazione dell’indulto.

dell’affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare che rigettava
anche nel merito ritenendone insussistenti i presupposti.

2.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il condannato,

insistendo nella richiesta di estinzione della pena relativa ai reati ostativi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
L’ordinanza impugnata dà ampiamente conto delle ragioni per le quali non è possibile
ritenere già espiata per intero la pena relativa alla condanna per reati cd. ostativi alla
applicazione dei benefici penitenziari.
Le doglianze del ricorrente si risolvono nella generica e non argomentata reiterazione
della richiesta che non può trovare accesso nel giudizio di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 6 dicembre 2012.

Conseguentemente, rilevava la inammissibilità delle istanze di applicazione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA