Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1752 del 15/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1752 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da Emil Bogdan Moldovan, nato a Mures
(Romania) il giorno 1 aprile 1989, attualmente detenuto nella Casa circondariale
Mammagialla di Viterbo, avverso la sentenza 5 dicembre 2013 della Corte di
appello di Roma che ne ha disposto la consegna allo Stato di Olanda in relazione al
mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria olandese.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Luigi Riello che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso,
nonché il difensore del ricorrente avv. Cinquegrana che ha chiesto l’accoglimento
dell’impugnazione.

RITENUTO IN FATTO
1. Emil Bogdan Moldovan, cittadino rumeno, attualmente detenuto nella
Casa circondariale Mammagialla di Viterbo, ricorre, a mezzo del suo difensore,

Data Udienza: 15/01/2014

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avverso la sentenza 5 dicembre 2013 della Corte di appello di Roma che ne ha
disposto la consegna allo Stato di Olanda in relazione al mandato di arresto
europeo emesso da quella autorità giudiziaria.
2. Dagli atti nella disponibilità della Corte risulta quanto segue:
a) il 12 ottobre 2013 personale del Commissariato della Questura di Viterbo

emesso dal Pubblico ministero della Corte distrettuale di Breda (Olanda) il 24
ottobre 2012, in relazione al reato di rapina commesso il 3 ottobre 2012;
b) il provvedimento che ha dato origine al mandato di arresto europeo è il
c.d. “consenso fermo fuori flagranza” dato dal Pubblico ministero olandese (n.
fascicolo BVH n. 2012211211) il 22 ottobre 2012 (non quindi una sentenza sulla
responsabilità come scritto nella decisione romana, ma un provvedimento
cautelare);
c) la rapina contestata ha avuto luogo fra le ore 8 e le 8.30 del 3 ottobre
2012, nella sede della società “Iizer en metaalhandel knobel”, nella città di
Roosendaal alla via Vaartkan 1, e le riprese effettuate da una videocamera hanno
registrato tre uomini che entravano nell’immobile dell’anzidetta società;
d) nel corso dell’azione illecita uno dei tre uomini colpiva più volte un
dipendente della società, e adoperava uno spray al peperoncino al fine di sottrarre,
come avvenuto, la somma di 17.000 euro;
e) per compiere la rapina era stata usata una Volkswagen Vento di colore
bianco, notata dalla polizia sulla scena del delitto qualche settimana prima: in tale
vettura avevano preso posto quattro cittadini rumeni, fra i quali il Moldovan;
inoltre uno degli autori della rapina somigliava fortemente, sulla base delle
immagini registrate dalla videocamera, proprio a Moldovan;
f) il 13 ottobre 2013, previa sua audizione, Moldovan: non acconsentiva
alla consegna e riferiva di vivere in Italia da quattro-cinque mesi, insieme con la
fidanzata e con altri conoscenti, tutti rumeni; ha aggiunto che la fidanzata
attendeva da lui un figlio, mentre ha lasciato un altro figlio in Romania, avuto da
altra donna; ha dichiarato pure di non lavorare se non in modo saltuario e
irregolare;

ha tratto in arresto il ricorrente in quanto colpito dal mandato di arresto europeo

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g) dopo la convalida dell’arresto è stata emessa ordinanza di custodia
cautelare in carcere;
h) l’autorità giudiziaria olandese (erroneamente indicata nel provvedimento
come “rumena”) ha trasmesso la copia del mandato di arresto europeo che
riprende gli elementi significativi del provvedimento del magistrato olandese che

3. la Corte di appello di Roma, con la sentenza 5 dicembre 2013,
impugnata, ha disposto la consegna del cittadino rumeno allo Stato olandese
rilevando nell’ordine:
a) che sussiste la doppia incriminabilità: il delitto per il quale si procede a
carico di Moldovan è previsto e punito dal codice penale olandese (articolo 312, 1 e
2) e i fatti qualificati nel modo anzidetto dall’autorità giudiziaria dell’Olanda
costituiscono reato anche secondo la legge italiana;
b) che non ricorrono ragioni per ritenere che Moldovan sia perseguitato per
motivi di carattere razziale, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche;
c) che la sentenza dell’autorità giudiziaria (olandese e non romena) contiene
una diffusa motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente;
d) che quanto alla ipotesi di rifiuto di consegna, conseguente al dedotto
radicamento sul territorio italiano, all’udienza dibattimentale ed in di convalida il
Moldovan, non acconsentendo alla consegna, non ha però fornito elementi per
dimostrare il suo radicamento sul territorio italiano: anzi, dalle sue dichiarazioni si
evince al contrario che egli non è radicato in Italia, tenuto conto che le circostanze
di vita da lui indicate descrivono una condizione di assoluta precarietà,
incompatibili con ogni forma di radicamento.
4. Con un unico motivo di impugnazione il difensore del ricorrente
prospetta violazione di legge con riferimento agli artt. 17 e 18 legge 69/2005.
In particolare si lamenta l’assenza di gravi indizi di colpevolezza non
precisati nella richiesta di mandato di arresto e si censura la mancata concessione
di un rinvio della decisione, al fine di acquisire la documentazione delle immagini
registrate dalla videocamera all’atto della consumazione della rapina.
5. L’impugnazione, come rilevato dal Procuratore generale, non supera il
vaglio dell’ammissibilità.

segue il procedimento.

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E’ infatti noto che, in tema di mandato di arresto europeo, l’autorità
giudiziaria italiana, una volta verificato che il mandato di arresto a fini processuali,
per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, sia
fondato -come nella specie- su un compendio indiziario che l’autorità giudiziaria
emittente ritenga seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona

trattandosi quest’ultimo di compito di competenza esclusiva del giudice dello Stato
di emissione (cfr. cass. pen. sez.6, 35832/08, r.v. 240722. Massime precedenti
Vedi: N. 33642 del 2005 Rv. 232119 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N.
4614 del 2007 Rv. 235348).
Nella vicenda, gli elementi, evidenziati nel provvedimento dell’autorità
giudiziaria olandese (immagini videoregistrate e conformi precedenti indagini di
Polizia giudiziaria) rispondono ampiamente alla gravità indiziaria idonea e
sufficiente a giustificare il provvedimento cautelare personale del Moldovan, con
conseguente pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Alla decisa inammissibilità consegue, ex art. 616 C.P.P., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della
Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in €. 1000,00 (mille). Manda
alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22 comma 5 legge n.69 del 2005.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22 comma 5
legge n.69 del 2005.
Così deciso in Roma il giorno 15 gennaio 2014
Il c nsigliere .stensore

di cui si chiede la consegna, non è tenuta ad effettuare ulteriori approfondimenti,

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