Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17518 del 21/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17518 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SANTERAMO MARIA MICHELINA N. IL 13/02/1970
avverso la sentenza n. 1882/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 09/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 21/02/2014
Santeramo Maria Michelina ricorre avverso la sentenza 9.1.13 della Corte di appello di L’Aquila
con la quale, in parziale riforma di quella in data 5.11.09 del Tribunale di Pescara, è stato dichiarato
non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di ricettazione sub G) perché estinto per
prescrizione ed è stata rideterminata la pena per il reato di cui agli artt.110,453 (capo A), in anni tre,
mesi due di reclusione ed € 700,00 di multa.
erroneamente ricondotto il comportamento dell’imputata nella previsione di cui al comma 1
dell’art.453 c.p., senza considerare che la relazione peritale non aveva confortato l’assunto
accusatorio secondo cui i macchinari sequestrati alla Santeramo fossero quelli usati per la
contraffazione delle banconote, per cui al più avrebbe potuto essere considerata l’ipotesi di cui
all’art.455 c.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché proposto senza
l’osservanza del termine di cui all’art.585 comma 1, lett.a) c.p.p., sia perché manifestamente
infondato, la responsabilità dell’imputata per il reato ascrittole essendo compiutamente motivata
sulla base della spendita di tre banconote false da 200,00 euro ciascuna e sul rinvenimento, presso la
sua abitazione, di attrezzatura idonea alla elaborazione delle banconote, come era stato ritenuto — ha
specificato la Corte territoriale sul punto — dal perito il quale aveva rilevato la assoluta idoneità
delle due periferiche sequestrate al trattamento e alla stampa di qualsiasi tipo di immagine e quindi
anche
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
Deduce la ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per avere i giudici
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 21 febbraio 2014
IL CON/§IG IERE estensore