Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17518 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17518 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BUCCARELLA SALVATORE N. IL 04/06/1959
avverso l’ordinanza n. 5999/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 05/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5.10.2011 il Tribunale di sorveglianza di Napoli
respingeva il reclamo proposto da Salvatore Buccarella avverso il provvedimento
con il quale in data 2.10.2010 il Magistrato di sorveglianza della stessa sede
aveva respinto l’istanza di liberazione anticipata relativamente a tutti il periodo
di detenzione dal 5.12.1998 al 5.12.2009 rilevando che il detenuto espiava più
condanne per il reato di cui all’art. 416

bis cod. pen. ed era stato sottoposto al

bis Ord. Pen. sino al 16.5.2007.

Rilevava, quindi, che il Buccarella non aveva mai dato prova di volersi
dissociare dall’organizzazione criminale alla quale appartiene con ruolo di vertice
anche in costanza di detenzione, come risulta dalla nota della direzione
distrettuale antimafia di Lecce in data 30.9.2011.

2. Ricorre l’interessato, personalmente, lamentando che la motivazione
dell’ordinanza impugnata è fondata su informazioni della DDA già valutate in
passato. Rileva, quindi, che non ha riportato sanzioni disciplinari, svolge attività
lavorativa all’interno dell’istituto ed è inserito nel progetto «coloriamo il
carcere».

CONSIDETATO IN DIRITTO

Il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
L’ordinanza impugnata è sostenuta da argomenti plausibili, riferiti a dati di
fatto sufficientemente esposti ed adeguatamente valutati.
Le doglianze del ricorrente si sostanziano in censure di fatto volte alla
rivalutazione del merito che esula dai poteri di questa Corte di cassazione che è
giudice di legittimità e che, pertanto, può sindacare soltanto la violazione di
legge (sostanziale o processuale) e l’illogicità o la contraddittorietà del
provvedimento impugnato. Discende in altri termini dalla configurazione stessa
del giudizio di Cassazione, che il giudice di legittimità non ha alcun potere di
diretto accertamento dei fatti e non può, perciò, neppure accedere
all’incartamento processuale, salvo che debba verificare un errore procedurale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

2

regime di cui all’art. 41

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 6 dicembre 2012.

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