Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17517 del 23/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17517 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RESTUCCIA RICCARDO nato il 29/09/1973 a ROMA

avverso la sentenza del 17/10/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. GUIDONI Federico che ha insistito per l’accoglimento dei
motivi di ricorso.

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, a
seguito di gravame interposto dall’imputato Riccardo RESTUCCI avverso
la sentenza emessa 1I27.1.2016 dal Tribunale di Belluno, in parziale
riforma della decisione ha rideterminato la pena inflitta al predetto,

concedendo il beneficio della non menzione della condanna.
2. All’imputato ricorrente è addebitato, nella sua qualità di
maresciallo dei carabinieri, comandante della Stazione carabinieri di
Ponte della Alpi, di aver violato i doveri inerenti alle sue specifiche
funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria e del proprio servizio, rivelando
e comunque facendo intendere a Matteo Casagrande, da lui conosciuto,
che nell’esercizio pubblico bar “cooperativa” di Ponte delle Alpi sarebbe
stata eseguita, il venerdì o sabato successivo, una attività di polizia
giudiziaria

(“occhio al week-end o venerdì o sabato, occhio alle

compagnie, stai attento e fatti i c.. tuoi”).
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato che, con atto del difensore, deduce:
3.1. Inosservanza ed erronea applicazione dell’art.326 cod. pen.
essendosi estesa l’applicazione della detta norma incriminatrice ad una
mera asserita propalazione di un vago e non meglio specificato ipotetico
“progetto investigativo”. In ogni caso le espressioni ascritte all’imputato
non rappresentano alcuna specifica notizia a conoscenza dell’imputato.
3.2. Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 326 cod. pen. e
vizio di omessa motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento
soggettivo del reato, posto che lo stesso imputato risulta colui che ha
progettato e caldeggiato lo svolgimento della detta operazione di polizia
e che le espressioni a lui ascritte sono state proferite nel quadro di una
generica attività di bonaria prevenzione.
3.3. Inosservanza della legge penale in relazione alla concreta
offensività giuridica del fatto rispetto ad una espressione che non
lambisce il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice,
risolvendosi in una mera reprimenda nei confronti di un giovane
problematico.
1

riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 326 cod. pen.,

3.4. Erronea applicazione della legge penale in relazione all’omessa
dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art.
131 bis cod. pen. sulla base dei soli elementi costitutivi del reato e sulla
sua gravità in re ipsa.

1. Il ricorso è infondato.
2. Il primo motivo – al di là del motivo formalmente dedotto – è
sostanzialmente proposto per ragioni non consentite facendo leva su
una rivalutazione del fatto e, segnatamente, allegando la esistenza di un
mero progetto investigativo ed attribuendo un diverso significato alle
espressioni dell’imputato oggetto di incriminazione.
La Corte di merito, sull’analogo motivo di appello, ha ritenuto senza incorrere in vizi logici e giuridici – che l’imputato ha rivelato
indebitamente la notizia riservata della programmata operazione di
polizia antidroga presso il bar di Polpet – alla cui organizzazione stava
partecipando lo stesso imputato e che si sarebbe svolta di là a poco
parlando al Casagrande al quale ha comunicato – attraverso la
incontestata espressione di cui in rubrica percepita esattamente dal
Casagrande – elementi sufficienti a inficiare, sia pur potenzialmente, il
correlato effetto sorpresa, così da influenzarne i risultati.
3. Il secondo motivo è analogamente proposto, al di là della formale
espressione, per ragioni non consentite rispetto alla ineccepibile
ricostruzione del fatto secondo la quale l’imputato aveva efficacemente
consigliato al Casagrande di tenersi lontano dal bar nel fine settimana.
4. Il terzo motivo è manifestamente infondato, se non
genericamente proposto rispetto alla natura di pericolo concreto del
reato, essendosi nella specie inciso sull’effetto sorpresa della operazione
di polizia.
5. Il quarto motivo è infondato rispetto al riferimento alla qualità
dell’imputato ed alla natura del reato contestato che – secondo la
complessiva ricostruzione del fatto – si connota di indubbia gravità
risultando, pertanto, espresso al di là di indici astratti.
2

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

processuali.
Così deciso il 23.3.2018.

Il Componente estensore

Il Presidente

Angelo Capozzi

Giacom Paologi

/1/

:

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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