Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17517 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17517 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) VELLEI MARCO N. IL 23/10/1968
avverso l’ordinanza n. 13/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
09/02/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 9.2.2011 la Corte di appello di Roma, quale giudice
dell’esecuzione, dichiarava la propria incompetenza a decidere sull’istanza, avanzata da
Marco Vellei, con la quale veniva chiesta la restituzione della somma di euro 37.000.
Il giudice premetteva che della predetta somma era stata disposta la restituzione dal
giudice di primo grado, confermata dalla Corte di appello e divenuta irrevocabile in
mancanza di impugnazione del pubblico ministero. Rilevava che, tuttavia, il giudice di
primo grado aveva disposto ex art. 316 cod. proc. pen. il sequestro conservativo della

passaggio in giudicato della sentenza di condanna il sequestro conservativo, ai sensi
dell’art. 320 cod. proc. pen., si è convertito automaticamente in pignoramento e
conseguente radicamento della competenza del giudice civile in relazione alle domande di
restituzione o opposizione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Marco Vellei, a mezzo
del difensore di fiducia.
Evidenziava che il ricorrente era stato tratto in arresto per il reato di cui all’art. 73
d.P.R. n. 309 del 1990 e gli era stata sequestrata la somma di 37.000 euro; all’esito del
giudizio abbreviato il Gup del Tribunale di Roma lo aveva condannato alla pena di legge
ed aveva ordinato la restituzione della somma di denaro della quale era stata dimostrata
la lecita provenienza. Successivamente, il Gup disponeva il sequestro conservativo della
somma e, tuttavia, il provvedimento non venne né notificato alla parte, né comunicato
alla Corte di appello, tanto che i giudici di secondo grado avevano riformato la decisione
di primo grado riducendo la pena,confermando però la restituzione della somma di
denaro; detta pronuncia era, quindi, divenuta irrevocabile a seguito della inammissibilità
del ricorso per cassazione.
Ad avviso del ricorrente, vi è la competenza della Corte di appello a provvedere
sussistendo un contrasto tra due statuizioni emesse nello stesso procedimento: il
dissequestro della somma ed il provvedimento di sequestro conservativo della stessa
somma. Del resto, ad avviso del ricorrente, il provvedimento di sequestro conservativo
non è divenuto irrevocabile atteso che non è stato posto a conoscenza dell’imputato.
Con la declaratoria di incompetenza la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi
sulla invocata rimessione in termini per proporre il riesame avverso il provvedimento
ablativo con il quale, peraltro, sono stati sequestrati sette euro in eccedenza rispetto alla
pena pecuniaria inflitta al ricorrente a seguito della diminuzione operata nel giudizio di
appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
E’ noto che i presupposti per l’emissione del provvedimento che dispone il sequestro
conservativo, in ogni stato e grado di merito del processo penale, sono quelli indicati ai
commi 1 e 2 dell’art. 316 cod. proc. pen. e la funzione è quella di creare un vincolo sui

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medesima somma a garanzia del pagamento della pena pecuniaria. Pertanto, con il

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beni a garanzia del pagamento della pena pecuniaria, delle spese processuali e di ogni
altra somma dovuta all’erario, ovvero dell’adempimento delle obbligazioni civili che
derivano dal reato cui si riferisce il procedimento penale, con la costituzione, altresì, di un
privilegio a favore di detti crediti. Va ricordato, inoltre, che la misura del sequestro
conservativo, proprio in ragione della peculiarità della sua natura e della sua ratio, in
presenza dei presupposti, è revocabile solo in caso di offerta di idonea cauzione, ai sensi
dell’art. 319 cod. proc.
Si tratta, quindi, di una garanzia a tutela di interessi di natura patrimoniale e
civilistica inserita nel processo penale, con funzione cautelare servente ed accessoria a

disposto il sequestro conservativo che non potrà che seguire la disciplina prevista per il
procedimento del riesame reale (artt. 324 e 325 cod. proc. pen.) – una volta intervenuta
la sentenza irrevocabile, se non si tratta di sentenza di proscioglimento e di non luogo a
procedere cui consegue la perdita di efficacia del sequestro conservativo, la competenza
su ogni altra questione in ordine al sequestro conservativo rientra nella competenza del
giudice civile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso il 6 dicembre 2012.

detti interessi. Pertanto – fatta salva la richiesta di riesame avverso l’ordinanza che ha

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