Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17516 del 23/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17516 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KOTHERJA ARMAND nato il 24/05/1975 a ELBASAN (ALBANIA)

avverso la sentenza del 09/06/2017 del GIP TRIBUNALE di TRENTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla misura di
sicurezza dell’espulsione.

Data Udienza: 23/03/2018

1.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Trento ha applicato, ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a Armand KOTHERJA la pena di anni
due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa concordata tra le parti in
ordine ai reati ascrittigli di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, disponendo

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato deducendo violazione dell’art. 445 comma 1 cod. proc. pen. in
relazione alla misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello
Stato che non poteva esser disposta in ragione della entità della pena
applicata.
3. Ritiene la Corte che il ricorso è fondato.
4. Erroneamente, invero, nell’ambito del rito concordato è stata
disposta la misura di sicurezza in questione in quanto – come già
condivisibilmente affermato da questa Corte – le disposizioni concernenti
l’applicazione della pena su richiesta delle parti escludono, con l’art.
445, comma primo, cod. proc. pen., che con la sentenza pronunciata ex
art. 444, comma secondo, stesso codice possa essere irrogata una pena
accessoria od una misura di sicurezza, fatta eccezione per la confisca ex
art. 240, comma secondo, cod. pen.. Pertanto, poiché l’espulsione dello
straniero dal territorio dello Stato ha natura e qualifica di misura di
sicurezza per espressa disposizione di legge (art. 215, comma secondo,
n. 4, cod. pen. ed art. 81 legge n. 865 del 1975), detta sanzione non
può essere applicata con la succitata sentenza. Nè può ritenersi che la
norma di natura sostanziale di cui all’art. 86 T.U. n. 309 del 1990 (che
prevede l’espulsione dello straniero condannato per uno dei reati previsti
dagli artt. 73, 74, 79 ed 82 commi secondo e terzo) sia speciale rispetto
a quella di cui al predetto art. 445, atteso che quest’ultima ha invece
natura di norma processuale, di tal che anche nei casi previsti dal
ricordato art. 86 non può essere applicata la misura in questione qualora
venga emessa sentenza ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (Sez. 4, n.
11899 del 03/06/1991, Moudou Tourè, Rv. 191223).
5. Alla emenda dell’errore può procedersi da parte di questa Corte ai
sensi dell’art. 620 lett. I) cod. proc. pen. disponendo l’annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta
misura di sicurezza che va eliminata.
1

l’espulsione dell’imputato dallo Stato a pena espiata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla
disposta espulsione dell’imputato dal territorio dello Stato a pana
espiata, misura di sicurezza che elimina.

Così deciso il 23.3.30218.

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