Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17515 del 21/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17515 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PINO CELA MARIA ANTONIA N. IL 13/06/1953
BRAVO OSMARY N. IL 06/10/1972
BRAVO PINO ONIEL N. IL 22/07/1971
nei confronti di:
VICTORERO TERAN WINSTON GEOVANY N. IL 09/04/1973
TEJADA FLOREZ BRIAN ALEXIS N. IL 22/02/1984
avverso la sentenza n. 4/2012 CORTE ASSISE APPELLO di
PERUGIA, del 23/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 21/02/2014
Pino Cela Maria Antonia, Bravo Osmary e Bravo Pino Oniel, parti civili costituite nel procedimento
a carico di Victorero Teran Winston Geovany e Tejada Florez Brian Alexis per i reati di concorso in
omicidio pluriaggravato (capo A) e porto illegale di coltello (capo B), ricorrono avverso la sentenza
23.1.13 della Corte di assise di appello di Perugia che, decidendo in sede di rinvio da sentenza di
questa Corte in data 16.5.12, in riforma di quella in data 8.3.10 del locale g.u.p., escluse le
mesi 2 di reclusione per ciascun imputato.
Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., per avere i giudici di rinvio escluso l’aggravante dei futili motivi e
quella della crudeltà limitandosi a commentare la sentenza della Cassazione che invece chiedeva
alla Corte di assise di appello perugina di accertare la sussistenza o meno di dette aggravanti, le
quali dovevano essere ritenute sussistenti sulla base delle stesse s.i.t. rese dai due imputati.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse, dal
momento che, anche nell’ipotesi di una pronuncia di annullamento sul punto, non può derivare per i
ricorrenti-parti civili una differente quantificazione del danno da risarcire.
L’ammontare del risarcimento dei danni in favore delle tre parti civili è stato infatti già determinato
dai giudici di merito e non è suscettibile di modificazione in alcun caso, né gli odierni ricorrenti
hanno prospettato una qualunque incidenza del loro gravame sulla determinazione dell’ammontare
del danno loro riconosciuto, limitandosi a dolersi della riduzione della pena per i due imputati
operata dai giudici del rinvio, pur a fronte di una condotta ‘mostruosa’ che implicava il
riconoscimento delle contestate aggravanti.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€500,00.
aggravanti contestate e ritenuta la continuazione tra i reati, ha rideterminato la pena in anni 16 e
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 21 febbraio 2014
IL CONSI LIERE estensore
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