Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17513 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17513 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CAVALIERE FRANCESCO N. IL 16/06/1985
avverso il decreto n. 84/2009 CORTE APPELLO di CATANZARO, del
11/03/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO In FATTO e In DIRITTO

Con decreto deliberato in data 11 marzo 2011 la Corte di appello di
Catanzaro ha rigettato il ricorso proposto da Cavaliere Francesco avverso il
decreto del Tribunale di Cosenza, in data 6 maggio 2009, che aveva applicato
nei suoi confronti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza per la durata di tre anni.
difensore, il quale, con unico motivo, deduce il vizio di manifesta illogicità della
motivazione in punto di ritenuta attuale pericolosità sociale del ricorrente.
Osserva la Corte.
Il comma undicesimo dell’art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
consente alla parte interessata di ricorrere per cassazione solo per violazione di
legge.
Come è stato più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il vizio
di motivazione può assurgere a violazione di legge soltanto quando si risolva
nell’assoluta mancanza, sotto il profilo letterale o concettuale, di qualsiasi
argomentazione a sostegno della pronunzia (artt. 111 Cost. e 125 cod. proc.
pen.), ovvero consista nell’esposizione di ragioni che nulla hanno a che vedere
con l’oggetto dell’indagine, in guisa da rendere assolutamente incomprensibile
l’iter logico seguito dal giudice.
Tali casi sono estranei alla fattispecie in esame, tenuto conto che la Corte
d’appello ha dato ampio spazio alle ragioni del proprio convincimento circa la
legittimità del decreto riguardante il prevenuto, compresa la sua attuale
pericolosità desunta non solo dalla condanna risalente al 2003, ma anche dai
procedimenti pendenti a suo carico per reati contro il patrimonio e contro la
persona tra cui il tentato omicidio del fratello, Valentino, nonché dall’assidua
frequentazione di persone pregiudicate nonostante l’avviso orale intimatogli; il
giudice di merito, pertanto, non è incorso in alcun errore di diritto o in
grossolane incongruenze.
Segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con la condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000),
anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00.
P. Q. M.

Avverso tale decreto propone ricorso per cessazione il Cavaliere tramite il

Dichiara inammissibile Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 6 dicembre 2012.

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