Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17512 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17512 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) VASSALLO EDUARDO N. IL 25/02/1962
avverso la sentenza n. 276/2007 CORTE APPELLO di SALERNO, del
22/10/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 22 ottobre 2010, la Corte di appello di Salerno ha
confermato la sentenza del Tribunale della sede, in composizione
monocratica, di condanna di Vassallo Eduardo alla pena di anni uno e mesi
sei di reclusione ed euro 400,00 di multa per i delitti di concorso in
detenzione e porto abusivi di una pistola calibro 22 e di 15 cartucce dello
settembre 2004.
Avverso la predetta sentenza ricorre per cessazione il Vassallo
personalmente, il quale denuncia l’inosservanza od erronea applicazione
della legge penale per incongruità della pena e per mancato riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche, allegando la propria condizione di
tossicodipendente.
CONSIDERATO in DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo che
investe esclusivamente la dosimetria della pena.
La Corte territoriale ha, infatti, motivato l’esclusione delle circostanze
attenuanti generiche per la pluralità dei precedenti penali gravanti sul
Vassallo e ha confermato l’entità della pena inflitta dal primo giudice per la
gravità del fatto, essendo stato l’imputato sorpreso a bordo di un
ciclomotore, insieme ad altra persona, in possesso della pistola già caricata
con sei cartucce.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

stesso calibro, di cui 6 inserite nel caricatore, in Giffoni Valle Piana, il 19

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 6 dicembre 2012.

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