Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17511 del 23/03/2018
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17511 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASTELLI LUCA nato il 02/04/1976 a ASCOLI PICENO
avverso la sentenza del 12/07/2016 della CORTE APPELLO di PERUGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI
che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
Udito il difensore avv. NUCARA Francesco, quale sostituto processuale dell’avv.
GRAMENZI Umberto, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone
l’accog I i mento.
Data Udienza: 23/03/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia, a
seguito di gravame interposto dall’imputato Luca CASTELLI avverso la
sentenza emessa il 16.12.2015 dal Tribunale di Spoleto, ha confermato
la decisione con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto
relazione alla detenzione di gr. 16,95 di stupefacente del tipo eroina
(dosi ricavabili 126) e condannato a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato che, con atto del difensore, deduce:
2.1. violazione dell’art. 62 n.4 cod. pen. e vizio della motivazione in
relazione all’omesso riconoscimento della attenuante in questione
erroneamente esclusa dalla Corte di merito sul rilievo della non
pertinenza di essa con l’obiettività giuridica del reato contestato,
trattandosi – invece – di reato comunque determinato da motivi di lucro.
2.2. Violazione dell’art. 62 bis cod. pen. e vizio di manifesta illogicità
della motivazione in ordine al rigetto delle attenuanti generiche, essendo
incongruenti le ragioni esposte in sentenza.
3. Ritiene la Corte che il ricorso è inammissibile.
4. Il primo motivo è generico in quanto, pur condividendo
l’orientamento favorevole alla applicabilità della attenuante in parola in
tema di delitti in materia di stupefacenti, nessuna specifica
considerazione allega il ricorrente in ordine alle ragioni che in concreto
avrebbero giustificato l’applicazione di detta attenuante nella specie.
5. Il secondo motivo costituisce censura in fatto all’esercizio dei
poteri discrezionali demandati al giudice di merito nella specie esercitati
senza vizi logici e giuridici facendo leva sul già benevole riconoscimento
della ipotesi lieve, sui precedenti penali e sulla mancanza di
resipiscenza.
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento della somma che si stima equo determinare in euro duemila
in favore della cassa delle ammende.
1
colpevole del reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 in
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23.3.2018.