Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17511 del 21/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17511 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE CATO LEONARDO N. IL 03/09/1976
avverso la sentenza n. 1712/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del
23/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 21/02/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Lecce ha dichiarato inammissibile la richiesta di
‘revisione della sentenza emessa in data 11 marzo 2008 dal Tribunale di Lucera, Sezione distaccata di Apricena, proposta da DE CATO Leonardo, dichiarato responsabile del delitto di violenza privata, commesso il 9 aprile 2005.
Propone ricorso per cassazione il DE CATO deducendo vizio di motivazione sulle condizioni di
proponibilità della richiesta di revisione.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico, le censure essendo
formulate in modo stereotipato, senza alcuna considerazione degli elementi evidenziati e degli
argomenti spesi nella sentenza impugnata. Sicché l’assenza di un collegamento concreto con la
motivazione di questa impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo
voluti per l’impugnazione di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2014.

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