Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17511 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17511 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) DELFINO LUCA N. IL 01/01/1977
avverso la sentenza n. 1846/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
29/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Genova con sentenza del 29.11.2011, confermava la
decisione di primo grado con la quale Luca Delfino veniva condannato, riconosciuta la
diminuente del vizio parziale di mente, alla pena di mesi cinque di arresto per il reato di
cui all’art. 660 cod. pen..
La Corte territoriale, richiamando la motivazione della sentenza di primo grado,
escludeva la mancanza di consapevolezza da parte dell’imputato della natura afflittiva
della condotta evidenziando che non risultava che il Delfino fosse mai stato in maniera

2. Avverso la citata sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo
del difensore di fiducia, denunciando il vizio di motivazione avuto riguardo, in particolare,
alla sussistenza di un disturbo della personalità tanto grave da sfociare in una condizione
assimilabile a quella del vizio totale di mente. Lamenta, quindi, che il giudice dell’appello
si è limitato ad operare un generico richiamo alla motivazione della sentenza di primo
grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, la motivazione della sentenza impugnata – ancorchè sintetica – ha dato conto
in maniera congrua della valutazione della sussistenza della consapevolezza da parte del
Delfino della natura afflittiva della condotta posta in essere in danno della persona offesa.
A fronte di ciò le doglianze proposte con il ricorso, invero generiche, risultano volte
alla mera rivalutazione preclusa in sede di giudizio di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del % ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della
cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna tricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille) alla cassa delle
ammende.

Così deciso, il 6 dicembre 2012.

continuativa in preda ad un delirio tale da configurare un vizio totale di mente.

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