Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17510 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17510 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) STAITI NANCY CRISTINA N. IL 21/05/1984
avverso la sentenza n. 1336/2008 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 22/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN

Farm

Con sentenza in data 22 novembre 2011, emessa all’esito di giudizio di
rinvio da questa Corte di cassazione, che aveva annullato la precedente
sentenza di condanna della Corte di appello di Messina limitatamente al
diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello di Reggio
Calabria, quale giudice del rinvio, ha rideterminato la pena inflitta a Staiti
mesi dieci e giorni venti di reclusione.
Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione la Staiti
personalmente, la quale deduce la violazione di legge e il vizio di
motivazione nella commisurazione della pena.
CONSIDERATO in DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico ed eccentrico rispetto
al decisum.
Esso, infatti, si duole della considerazione dei precedenti penali quale
causa ostativa alla concessione delle attenuanti generiche, come se
questultime non fossero state riconosciute dal giudice del rinvio, che,
invece, le ha applicate riducendo la pena inflitta all’imputata.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 6 dicembre 2012.

Nancy Cristina, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, in anni tre,

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