Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1751 del 23/11/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1751 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RISITA ANTONIO NATO IL 3/1/1943
avverso L’ORDINANZA n. 201/2012 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI
CALTANISSETTA, del 19/7/2012
visti gli atti, la sentenza ed Il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRANCESCO MAURO
IACOVIELLO che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza limitatamente al capo B) ed il rigetto nel resto.
Udito l’Avv. Nicola Martello che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
CONSIDERATO IN FATTO
In data 22/6/2012 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Enna
applicava la custodia in carcere nei confronti di Risita Antonio, direttore del
consorzio di bonifica numero 6 di Enna. I reati contestati, all’esito di indagini
mirate disposte a seguito di segnalazioni di irregolarità, erano truffa, peculato e
falso, per la effettuazione da parte del Risita di acquisti di beni per uso personale
con spese poste a carico del consorzio, appropriazione di beni del consorzio e
formazione di falsi atti dell’ente sia per realizzare le appropriazioni che per
occultarne la commissione. Gli elementi a carico risultavano dalle attività di
ispezione del competente organo regionale di controllo, dalle informazioni
assunte da dipendenti del consorzio e da fornitori, da intercettazioni di
conversazioni e dall’esito di attività di perquisizione ed acquisizione documenti. Il
Tribunale del Riesame di Caltanissetta confermava la gravità degli indizi tranne

Data Udienza: 23/11/2012

per il capo H, e riteneva sussistente la sola esigenza di impedire l’inquinamento
delle prove, poiché effettivamente il ricorrente aveva svolto tali attività di
inquinamento contattando vari soggetti perché riferissero, falsamente, della
regolarità di talune forniture. Escludeva invece la sussistenza di pericolo di
recidiva e quindi sostituiva la misura della custodia in carcere con quella degli
arresti domiciliari, ritenuta sufficiente.
Contro il provvedimento del Tribunale del riesame il difensore del Risita ha

– Con primo motivo, riferito al reato di truffa di cui al capo b), la difesa
deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in quanto non vi è prova
della condotta, non risultando i mandati di pagamento delle fatture della ditta
Sabatino Savoca a carico del consorzio di bonifica e, comunque, non è adeguata
la motivazione sull’essere stato il materiale acquistato in favore del Risita,
trattandosi peraltro di beni non utilizzabili da un comune privato.
– Con secondo motivo, riferito ai reati di truffa e falso di cui ai capi f) e g) ,
deduce la illogicità della motivazione per la violazione dell’articolo 63 cod. proc.
pen.. Le dichiarazioni del Cammarata, fornitore, secondo la difesa, erano
autoindizianti e pertanto andavano riconosciute le garanzie di cui all’articolo 63
predetto. Osserva la difesa che il Cammarata ha riferito della falsità soggettiva
delle fatture relative alla fornitura di climatizzatori installati presso i luoghi privati
indicati dal ricorrente e che, a fronte della inutilizzabilità di tali dichiarazioni del
Cammarata non residua materiale probatorio alcuno per tale vicenda.
/
– Con terzo motivo,riferito alla contestazione di peculato di cui al capo h, la
difesa formula motivi specifici ma si tratta di reato per il quale il Tribunale del
Riesame ha escluso la configurabilità di gravi indizi.
– Con quarto motivo, riferito ai reati di truffa e falso di cui ai capi c) e d), la
difesa contesta il vizio di motivazione sostenendo che le dichiarazioni
dell’ingegner Lociuro l rese in due diversi giorni e poste a base della contestazione,
fossero in contrasto.
RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Con il primo motivo, riferito alla truffa di cui al capo b), la difesa parte da
una premessa in diritto assolutamente erronea: si afferma che la truffa “si

consuma con il verificarsi del danno patrimoniale a carico del deceptus”. Quindi,
non sarebbe sufficiente la avvenuta consegna del bene ma dovrebbe esservi
stato l’effettivo pagamento la merce da parte dell’ente pubblico.
Ma, al contrario, nel reato di truffa l’evento consiste nel conseguimento del
profitto con altrui danno; quindi, a fronte di u a ipotesi in cui si assume che vi
sia stata acquisizione dei beni, vi è stata cons mazione del reato in quanto si è

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proposto ricorso per cassazione.

prodotta la condizione da cui deriva l’obbligo, mascherato con le modalità
contestate al ricorrente, di pagamento per l’ente pubblico, poco rilevando che
non vi siano agli atti i relativi mandati di pagamento.
Per il resto, nell’ambito del medesimo motivo si affrontano temi di merito
non valutabili in questa sede, laddove si richiede un accertamento sulla
compatibilità fra tipologia dei beni oggetto della appropriazione in frode ed
Interesse della parte ad utilizzarli.

ampia motivazione che dimostra la installazione di climatizzatori in luoghi privati
di pertinenza del ricorrente, la difesa tende ad affermare la inutilizzabilità
soltanto di una parte degli elementi indiziari a carico (le dichiarazioni
dell’installatore degli apparecchi) non preoccupandosi, se non apoditticamente,
di valutare la documentazione di per sé idonea a fondare da sola la gravità
indiziaria (la documentazione contabile che dimostrava incontrovertibilmente che
gli specifici apparecchi climatizzatori, acquistati dall’ente per il proprio apparente
uso, erano invece quelli rinvenuti installati nei locali di pertinenza della
ricorrente). Non interessa, quindi, in alcun modo affrontare il tema della
utilizzabilità della prova.
terzo motivo è inammissibile in quanto non vi è misura cautelare per il
capo di accusa cui è riferita l’impugnazione.
Il quarto motivo è del tutto inammissibile per genericità in quanto la difesa
estrapola brevi stralci di dichiarazioni, peraltro non portate a conoscenza di
questa Corte in modo integrale nel rispetto del principio di “autosufficienza del
ricorso’ assumendo, senza spiegare il perché, che le stesse siano in insanabile
;
contrasto, né traendo da tale presunto contrasto eventuali conseguenze / sia
quanto alla affidabilità della prova / che quanto al venir meno della gravità
Indiziaria per i reati in questione /sulla base del complessivo materiale di indagine
cui fa riferimento il provvedimento impugnato.
Valutate le ragioni della inammissibilità, risulta adeguata la sanzione
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo,

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; l’so ata, e..014d0.4$44«.

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P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Ro a così deciso il 23 novembre 2012
Il

gliere estensore

Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato perché, nella più

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