Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1751 del 15/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 1751 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MURRI SOKOL n. 1/11/1973
avverso la sentenza n. 113/2013 del 5/12/2013 della CORTE DI APPELLO
DI ROMA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LUIGI RIELLO che ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso,

of

tt’idro –

Udito il difensore avv. NICOLA OTTAVIANI che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Roma con sentenza del 5 dicembre 2013 disponeva in
esecuzione del mandato di arresto europeo del 29 maggio 2013 del Tribunale
provinciale di Nitra – Slovacchia la consegna di Sokol Murri, nato in Albania, in
relazione all’ordine di arresto emesso dal medesimo Tribunale per i delitti di
ricettazione e falso continuati commessi tra il 2007 ed 2008 consistenti in un’
esportazione di autovetture di grossa cilindrata di provenienza furtiva in
Slovacchia.
La Corte, dopo aver disposto la integrazione della documentazione, decideva
dando atto della sussistenza delle condizioni per la esecuzione del mandato di
arresto, della assenza di prova di procedimenti in corso ovvero definiti in altre

Data Udienza: 15/01/2014

sedi per gli stessi fatti, circostanza genericamente dedotta dal ricorrente, e della
assenza di prova del radicamento in Italia non potendosi quindi accedere alla
richiesta di esecuzione della pena in Italia.
Il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso avverso tale
sentenza e con unico motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di illogicità
della motivazione.
Rileva che la Corte di Appello all’udienza del 29 ottobre 2013 aveva richiesto
la trasmissione dell’ordine di arresto del Tribunale slovacco da tradursi in lingua

“possibilità di conoscere il soggetto… avesse effettuato la relativa traduzione in
lingua italiana” e senza alcuna attestazione di autenticità da parte del Ministero
della Giustizia. Illogicamente la Corte di Appello aveva ritenuto sufficiente per la
autenticità la provenienza dei documenti dal Ministero della Giustizia. Ciò viene
dedotto quale violazione dell’articolo 16 legge 69/2005 perché, in assenza dei
“necessari requisiti di pubblicità dell’atto di produzione”,

la documentazione

trasmessa non completa le informazioni supplementari richieste ai sensi del
predetto articolo.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Non sussiste alcuna violazione di legge non essendovi disposizione che
preveda particolari forme di autenticazione delle traduzioni fornite alla AG
Italiana da o tramite il Ministero della Giustizia. La provenienza da tale ultima
Autorità, che abbia materialmente disposto la traduzione o che abbia ricevuto
dalla AG straniera l’atto già tradotto, è sufficiente a garantire della provenienza
ed ufficialità della traduzione. Quindi la valutazione della Corte di Appello di
sufficienza della provenienza dell’atto dal Ministero è assolutamente logica.
Ciò non impediva alla parte di dedurre, eventualmente, errori di traduzione
o scarsa comprensibilità del testo redatto in italiano e quindi di chiedere una più
accurata traduzione; questa Corte, del resto, ha affermato, in tema di
estradizione, che l’omessa traduzione degli atti trasmessi dallo Stato richiedente
non preclude all’autorità giudiziaria italiana di ricorrere all’ausilio di un interprete
per colmare le omissioni della traduzione degli atti utili ai fini della decisione da
adottare ( Cass. VI, sent. 18704 del 8.5.08 (cc. 18.3.08) rv. 239678; Cass. VI,
sent. 24707 del 21.6.07 rv. 237113). Ma non è stata dedotta alcuna
inadeguatezza della traduzione italiana e, comunque, non vi è stata neanche una
generica richiesta che venisse effettuata nuovamente.
Valutate le ragioni della inammissibilità la sanzione pecuniaria va
determinata nella misura di cui in dispositivo.

italiana insieme ad altri documenti e tale documentazione perveniva senza

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle

Roma così deciso il 15 gennaio 2015

Ilit8″
,

LA.4…

S.

fk

o

Ammende. ti stjk. riga eaujillA.4. tu.” e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA