Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17509 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17509 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MACRI’ MICHELE N. IL 20/11/1948
55-4
avverso la sentenza n. .1432-7/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
10/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 10 ottobre 2011 la Corte di appello di Genova, in
parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Sanremo in data 19 aprile 2011, previa esclusione della
recidiva, ha ridotto la pena irrogata a Macrì Michele ad anni due di
reclusione ed euro 600,00 di multa, per il delitto di concorso nella
semiautomatica calibro 6,35.
Ricorre per cassazione il Macrì personalmente, il quale deduce, con
unico motivo, la nullità della sentenza per violazione del principio di
correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza, avendo il giudice
ritenuto la clandestinità, non contestata, dell’arma; il ricorrente lamenta,
altresì, la contraddittorietà della motivazione laddove il giudice di appello ha
negato il suddetto difetto di correlazione.
CONSIDERATO in DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure.
La Corte territoriale ha rappresentato che l’ipotesi criminosa di
detenzione di arma clandestina è stata stralciata dal pubblico ministero per
chiederne l’archiviazione, con la conseguenza che l’attuale processo ha
avuto per oggetto il solo delitto, correttamente contestato, di illecita
detenzione di arma comune da sparo, non clandestina, e per tale titolo di
reato il Macrì è stato giudicato, con determinazione della pena nei limiti
edittali previsti per il medesimo reato, nonostante l’improprio richiamo alla
matricola alterata, contenuto nella sentenza di primo grado, che è rimasto
privo di alcuna incidenza sia sull’affermazione di responsabilità, sia sulla
determinazione della pena.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.
P.Q.M.

detenzione, all’interno della propria abitazione, di una pistola

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 6 dicembre 2012.

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