Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17507 del 23/03/2018
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17507 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GOLIA ROBERTO nato il 31/12/1978 a COSENZA, dece deg 6;,
avverso la sentenza del 19/09/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per
morte dell’imputato.
Data Udienza: 23/03/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, a
seguito di gravame interposto dall’imputato Roberto GOLIA avverso la
sentenza emessa il 17.2.2016 dal Tribunale di Cosenza, ha confermato
la decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto colpevole del
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato che, con atto del difensore, deduce:
2.1. Vizio
cumulativo
della
motivazione
in
relazione
alla
affermazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta sussistenza
dell’elemento psicologico, essendosi ignorati dai Giudici di merito i rilievi
difensivi che si fondavano sulla perizia psichiatrica svolta in altro
procedimento e prodotta dalla difesa sulla convivente coimputata
Serafina Speranza – alla quale è stata riconosciuta la diminuente di cui
all’art. 89 cod. pen. – e che aveva svolto considerazioni che
coinvolgevano il ricorrente e secondo le quali poteva desumersi che egli
non fosse normodotato. Erroneamente la Corte ha escluso la rilevanza
delle deduzioni sulla base dell’assunto secondo il quale la perizia non
aveva accertato lo stato di incapacità del ricorrente, posto che detta
perizia riguardava la sola Speranza e non ha giustificato la mancata
rinnovazione dibattimentale a riguardo della capacità di intendere e
volere dell’imputato.
2.2. Violazione dell’art. 81 comma 2 cod. pen. e vizio della
motivazione in ordine al riconoscimento del vincolo della continuazione
in relazione alla sentenza n. 1997/15 R.G. della Corte di appello di
Catanzaro che non ha prodotto alcun beneficio all’imputato essendo la
pena inflitta in identica misura rispetto a quest’ultima.
3. Osserva la Corte che a seguito del decesso del ricorrente secondo la documentazione fornita dal difensore – deve essere
pronunziato annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
essendo il reato estinto per morte dell’imputato.
1
reato di evasione ascrittogli e condannato a pena di giustizia.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio al sentenza impugnata perché il reato è estinto
per morte dell’imputato.
Il Componente estensore
Il Presidente
Angelo Capozzi
Giacomo Paolory
X)!
Così deciso il 23.3.2018.