Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17507 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17507 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GIGANTE PATRIZIA N. IL 20/09/1964
avverso la sentenza n. 247/2011 TRIBUNALE di LA SPEZIA, del
12/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 12 luglio 2011 il Tribunale di La Spezia, in
composizione monocratica, ha condannato Gigante Patrizia alla pena di euro
200,00 di ammenda, per avere arrecato molestia a Romualdi Patrizia,
inviandole a tutte le ore del giorno e della notte telefonate moleste, mute
ovvero con rumori offensivi quali pernacchie; in La Spezia fino al 23
Ricorre per cassazione la Gigante, tramite il difensore, per denunciare
l’inosservanza della legge penale e, segnatamente, degli artt. 187 e 533
cod. proc. pen., avendo il Tribunale posto a fondamento della decisione di
condanna soltanto i tabulati telefonici, dai quali emergeva che l’utenza
disturbante era intestata alla Gigante (ciò che non costituirebbe idonea
prova specifica a carico della stessa, non potendosi escludere l’uso del suo
telefono da parte di altri)3 e la contumacia dell’imputata, non presentatasi in
dibattimento per confutare la tesi accusatoria, essendo quest’ultimo un
elemento neutro non utilizzabile a carico della prevenuta.
Il 22 novembre 2012 è prevenuta memoria in cui la ricorrente insiste
nella richiesta di annullamento della sentenza impugnata, previo
riconoscimento dell’ammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 187 e
191 cod. proc. pen. e della regola di giudizio, posta dall’art. 533 dello stesso
codice, secondo cui l’Imputato non può essere dichiarato colpevole se la
prova della sua responsabilità non risulta raggiunta al di là di ogni
ragionevole dubbio.
CONSIDERATO In DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Con motivazione adeguata e coerente, scevra da vizi logici e giuridici, il
Tribunale ha ritenuto che fosse sufficiente a provare la provenienza dalla
Gigante delle numerose telefonate indirizzate alla persona offesa, sia di
giorno che di notte, arrecandole molestia e disturbo, la circostanza che esse
risultassero, tutte, effettuate col telefono intestato alla Gigante, vicina di
casa della Romualdi. E la contumacia dell’imputata non è stata
indebitamente trasformata in un elemento di accusa, bensì correttamente
richiamata per escludere la concretezza di ipotesi alternative all’uso del
telefono, peraltro anche notturno, da parte di persone diverse dalla Gigante,
intestataria della medesima utenza.

D

gennaio 2008.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 6 dicembre 2012.

minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

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