Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17506 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17506 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) AISSAT ABDERAZAK N. IL 31/12/1966
avverso l’ordinanza n. 591/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di
TRIESTE, del 12/10/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12.10.2010 il Tribunale di sorveglianza di Trieste
respingeva il reclamo proposto da Aissat Abderazak avverso il provvedimento
con il quale in data 20.5.2010 il Magistrato di sorveglianza di Udine aveva
respinto l’istanza di liberazione anticipata relativamente al periodo dal 16.3.2009
al 16.3.2010 rilevando che il detenuto aveva rifiutato di dividere la cella con altro
detenuto non gradito ed aveva effettuato lo sciopero della fame per ottenere il

adesione all’opera di rieducazione.

2. Ricorre l’interessato, personalmente, denunciando il vizio di motivazione
dell’ordinanza impugnata per manifesta illogicità e contraddittorietà.
In particolare, il ricorrente rileva di avere mantenuto regolare condotta,
tanto da avere fruito di vari benefici penitenziari con successivi provvedimenti
dello stesso Magistrato di sorveglianza di Udine.
Lamenta, quindi, che il rigetto della liberazione anticipata per due semestri
appare sproporzionato al comportamento contestato.

CONSIDETATO IN DIRITTO

Il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
L’ordinanza impugnata è sostenuta da argomenti plausibili, riferiti a dati di
fatto sufficientemente esposti ed adeguatamente valutati.
Le doglianze del ricorrente prospettano esclusivamente una diversa lettura
ed interpretazione di quegli stessi dati di fatto. Tale rivalutazione del merito
esula dai poteri di questa Corte di cassazione che è giudice di legittimità e che,
pertanto, può sindacare soltanto la violazione di legge (sostanziale o
processuale) e l’illogicità o la contraddittorietà del provvedimento impugnato.
Discende in altri termini dalla configurazione stessa del giudizio di Cassazione,
che il giudice di legittimità non ha alcun potere di diretto accertamento dei fatti e
non può, perciò, neppure accedere all’incartamento processuale, salvo che debba
verificare un errore procedurale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

2

cambio della cella, palesando in tal modo intolleranza alle regole e mancata

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 6 dicembre 2012.

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