Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17504 del 20/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17504 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: COSTANZO ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUGGIONI CRISTIAN nato il 18/07/1974 a SASSARI

avverso la sentenza del 18/10/2016 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 20/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 655/2016, la Corte di appello di Sassari ha confermato la
condanna inflitta dal Tribunale di Sassari a Cristian Puggioni ex art. 378 cod.
pen. per avere aiutato, dichiarando di non avere acquistato da loro (ma da altri
in precedente occasione) sostanza stupefacente, Cristian Carta, Angelo Carta e
Antonio Niedda a eludere le indagini dei Carabinieri.

Nel ricorso di Puggioni si chiede l’annullamento della sentenza

deducendo: a) violazione dell’art. 195, comma 4, cod. proc. pen. e vizio di
motivazione per avere utilizzato dichiarazioni

de relato del maresciallo capo

Leone circa la vendita di sostanza stupefacente da Niedda a Puggioni senza
sentire, invece, il carabiniere testimone oculare; b) violazione degli artt. 195,
comma 4, e 350, comma 7, cod. proc. pen. per avere utilizzato le dichiarazioni
del maresciallo Leone che riferiva di avere appreso da Puggioni che l’involucro
consegnatogli da Niedda conteneva eroina; c) vizio di motivazione e violazione
dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen. nell’utilizzare la dichiarazione di Puggioni,
contenuta nel verbale di sommarie informazioni testimoniali del 16/11/2010,
perché il favoreggiamento personale si configura come reato collegato ex art.
371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. e Puggioni rientra nella categoria decritta
dall’art. 197, lett. b, cod proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo fa leva sul divieto di testimonianza indiretta previsto
per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria dall’art. 195, comma 4, cod. proc.
pen. che, tuttavia, non si applica al caso del verbalizzante che riferisce circa
dichiarazioni sulle attività di indagine svolte da altri ufficiali o agenti della polizia
giudiziaria ma nell’ambito di una condivisa attività investigativa: la delimitazione
del divieto si evince dal riferimento ai “testimoni”

e alle modalità di

verbalizzazione di cui agli artt. 351 e 357 cod. proc. pen. non estensibile ai
rapporti tra investigatori (Sez. 3, n. 6116 del 14/01/2016, Rv. 266284; Sez. 2,
n. 36286 del 21/09/2010, Rv. 248536). Su questa base, la Corte di appello, con
adeguata motivazione, ha confermato la valutazione di sufficienza della
dichiarazione de relato espressa dal Tribunale, anche puntualizzando che la
difesa dell’imputato non ha chiesto, ex art. 195, comma 1, cod. proc. pen., che
fosse sentito il Carabiniere testimone diretto.
2

2.

1.2. Il secondo motivo di ricorso fa leva sul divieto di testimonianza indiretta

ex art. 195, comma 4, cod. proc. pen., che, tuttavia, riguarda le dichiarazioni
acquisite con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b), cod.
proc. pen., ma non i fatti e le situazioni (compresi i comportamenti delle
persone) direttamente percepiti dal testimone e verbalizzati ex art. 357, comma
2, lett. f), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, Rv.
264878) perché il divieto non opera negli “altri casi” in cui le dichiarazioni siano
state rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale

1.3. Il terzo motivo di ricorso fa leva sull’incompatibilità con l’ufficio di
testimone statuita dagli artt. 197, lett. a), 198, comma 2, e 210 cod. proc pen. e
sull’inutilizzabilità ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen. (applicabile anche alle
dichiarazioni rese da indagato o imputato di reato connesso o collegato ex art.
371 comma 2 lett. b), che sono concretizzazioni del principio nemo tenetur se

detegere (Sez.5, n.474 del 26/01/1999, Rv.213518; Sez. U, n. 1282 del
9/10/1996, dep.1997, Rv. 206846; Sez. 5, n. 1203 del 18/12/1996, dep. 1997,
Rv. 207464). In particolare, l’art. 63 comma 2 cod. proc. pen. mira a impedire
che le dichiarazioni possano nuocere al dichiarante, per cui esse sono utilizzabili
se chi le ha rese, indagato di altro reato, è solo un testimone rispetto al delitto
oggetto di indagine (Sez. 4, n. 15451 del 14/03/2012, Rv.253510) e la qualità di
indagato va valutata in base alla situazione conoscibile al momento in cui le
dichiarazioni sono state rese (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Rv. 246584;
Sez. 6, n. 23776 del 22/04/2009, Rv. 244360).
Nel caso in esame, né il ricorrente ha specificamente illustrato le ragioni per
le quali ricorrerebbe una connessione probatoria (“se la prova di un reato o di

una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un’altra
circostanza”) ex art. 372, comma 2, lett. b), seconda parte, cod. proc. pen.), né
per altro verso queste emergono. Pertanto, sarebbe ipoteticamente configurabile
solo la fattispecie prevista dall’art. 63, comma 1, cod. proc. pen., perché la
preesistenza di indizi di reità che comporta l’inutilizzabilità erga omnes ex art.
63, comma 2, cod. proc. pen. non deriva dal solo fatto che il dichiarante sia stato
coinvolto in vicende atte a generare addebiti penali a suo carico, ma occorre che
queste siano tali da non condurre a ulteriori indagini se non postulando
responsabilità penali a carico del dichiarante (Sez.4, n. 29918 del 17/06/2015,
Rv. 264476; Sez.5, n. 43508 del 28/05/2014, Rv.261078). Poiché nella
fattispecie questa condizione non ricorre, la qualità di testimone del reato
prevale rispetto a quella di possibile coindagato in reato connesso, e rende le
dichiarazioni autoindizianti pienamente utilizzabili contra alios (Sez. 2, n. 30965
3

di acquisizione (Sez. F, n. 38560 del 26/08/2014, Rv. 261470).

del 14/07/2016, Rv. 267571; Sez. 5, n. 43508 del 28/05/2014, Rv. 261078;
Sez.2, n. 283 del 1/10/2013, Rv. 258105).
1.4. In relazione a tutte le deduzioni del ricorrente, vale ribadire che il
motivo di ricorso deve illustrare – a pena di inammissibilità per aspecificità come l’eventuale eliminazione dei dati dei quali si prospetta l’inutilizzabilità
rileverebbe ai fini della cosiddetta “prova di resistenza” (Sez. 6, n.18764 del
05/02/2014, Rv. 259452), perché, se gli elementi di prova assunti come acquisiti
illegittimamente non scardinano la motivazione censurata, allora la censura

1, n. 1691 del 6/03/2000, Rv. 215918) e – nel caso in esame – risulta Puggioni
era già stato visto ricevere la sostanza (poi ingoiata) da Niedda.

2. Dal rigetto del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 20/02/2018

diventa irrilevante (Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, dep. 2015, Rv. 262010; Sez.

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