Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17504 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17504 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BALZANO CARMINE N. IL 03/04/1979
avverso l’ordinanza n. 1919/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
GENOVA, del 30/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 30/11/2011 il Tribunale di sorveglianza di Genova
rigettava l’istanza presentata da Carmine Balzano, ai sensi dell’art. 147 cod. pen.
e 47-ter Ord. Pen..
Il tribunale dava atto che la pena relativa alla condanna per il reato di cui
all’art. 416 -bis cod. pen. è tuttora in esecuzione e che nelle informazioni
acquisite si sottolinea la elevata pericolosità sociale del Balzano, inserito nel

Rileva, quindi, che il Magistrato di sorveglianza aveva escluso il provvisorio
differimento dell’esecuzione ritenendo che non ricorreva il pericolo che la
protrazione della detenzione in carcere potesse determinare grave danno alla
salute.
All’esito di una dettagliatissima ed articolata indicazione di tutti gli elementi
acquisiti ai fini della decisione (relazione aggiornata della struttura sanitaria
penitenziaria, relazione sanitaria di consulente di parte, copia della cartelle
cliniche relative a precedenti ricoveri, scheda della terapia e cartella clinica
dell’istituto di pena di Genova) rilevava che la documentazione prodotta dalla
difesa non contiene elementi contrastanti con quanto riferito nella relazione
sanitaria del carcere e che lo stesso consulente di parte afferma la compatibilità
con detenzione presso un centro clinico (che ha sede presso l’istituto in cui è
ristretto il Balzano) pur ponendola sullo stesso piano della incompatibilità con la
detenzione in carcere.
Concludeva, quindi, evidenziando che il quadro complessivo delle condizioni
di salute – apprezzabile senza la necessità di ulteriore perizia alla luce della
copiosa documentazione acquisita – esclude la sussistenza dei presupposti di cui
agli artt. 146 e 147 cod. pen., atteso che le patologie del Balzano non valgono
allo stato attuale ad integrare una grave infermità fisica implicante un serio
pericolo di vita ovvero la probabilità di altre rilevanti ed irreparabili conseguenze
dannose eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter
essere praticati in regime di detenzione inframuraria.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione,
personalmente, il condannato che denuncia la violazione di legge ed il vizio di
motivazione dell’ordinanza impugnata lamentando, in specie, che il tribunale ha
omesso l’effettiva valutazione delle condizioni di salute trascurando dati di
fondamentale importanza come il progressivo e considerevole calo ponderale, la
ritenuta necessità di costanti contatti con i presidi sanitari territoriali che
depongono per l’incompatibilità con il regime carcerario, lo stato ansioso del
ricorrente.
2

contesto criminale camorrista.

Rileva, altresì, il tribunale non ha correttamente applicato i principi più volte
affermati in punto di gravità della malattia e possibilità di trattamento in sede
diversa da quella penitenziaria.
Contesta, infine, la mancata applicazione della misura di cui all’art. 47 -ter
comma 1 -ter Ord. Pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Le doglianze del ricorrente, per vero in gran parte generiche, sono
manifestamente infondate atteso che l’ordinanza impugnata ha correttamente
valutato tutti gli elementi risultanti agli atti con motivazione congrua, adeguata
ed esente da vizi di illogicità e contraddizione, dando atto – a differenza di
quanto affermato dal ricorrente – anche di tutti gli elementi dedotti e
documentati dal condannato. A fronte di ciò il ricorso risulta volto esclusivamente
ad una mera rivalutazione preclusa al giudice di legittimità.
E’ opportuno, altresì, ricordare che in tema di differimento facoltativo di una
pena detentiva ovvero di detenzione domiciliare ex art. 47-ter comma 1 ter Ord.
Pen. è necessario che le patologie da cui è affetto il condannato siano di tale
gravità da far apparire l’espiazione della pena in contrasto con il senso di
umanità cui si ispira la norma contenuta nell’art. 27 Cost. e, comunque, non
siano suscettibili di adeguate cure nello stato di detenzione, operando un
bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e
le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 17947, 30/03/2004,
Vastante, rv. 228289).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. peri..

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 6 dicembre 201

DEPOSITATA

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

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