Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17503 del 21/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17503 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MURGIA SERGIO N. IL 20/03/1967
avverso la sentenza n. 524/2009 GIUDICE DI PACE di MACOMER,
del 12/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 21/02/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Macomer ha dichiarato MURGIA Sergio responsabile del delitto di ingiurie continuate, commesso fino al 18 agosto 2009.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità.
Osserva il Collegio che le censure prospettate con il ricorso sono inammissibili, in quanto tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e già da
quello adeguatamente valutati.
Nel caso in esame, difatti, il Giudice di pace ha ineccepibilmente osservato che la prova del fatto
ascritto all’imputato riposava nella testimonianza della persona offesa, la cui credibilità è adeguatamente argomentata, rilevando inoltre, in modo del tutto adeguato e condiviso dal collegio,
come le diverse espressioni utilizzate dal prevenuto avessero inequivoche caratteristiche di offensività, in particolare per il contesto in cui erano state utilizzate.
La sentenza impugnata non è dunque sindacabile in questa sede perché la Corte di cassazione
non deve condividere o sindacare la decisione, ma verificare se la sua giustificazione sia, come
nel caso in esame, sorretta da validi elementi dimostrativi e non abbia trascurato elementi in astratto decisivi, sia compatibile con il senso comune e, data come valida la premessa in fatto, sia
logica: insomma, se sia esauriente e plausibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in e. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di e. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2014.

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