Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17502 del 13/12/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17502 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
LAROSA GIUSEPPE nato il 19/03/1961 a COLLEGNO
CENITI GIOVANNI BATTISTA nato il 04/05/1985 a GENOVA

avverso la sentenza del 14/06/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore della parte civile , avvocato Giuseppe Cincioni, che conclude
chiedendo l’inammissibilita’ dei ricorsi e si riporta alle conclusioni scritte che
deposita, con nota spese; uditi per i ricorrenti i difensori, avvocato Ferrero
Marco e avvocato Angeli Valentina insistono per l’accoglimento dei ricorsi.

Data Udienza: 13/12/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Giuseppe La Rosa e Giovanni Battista Ceniti impugnano, con motivi
affidati ai rispettivi difensori, la sentenza indicata in epigrafe con la quale la
Corte di Assise di appello di Roma ne ha confermato il giudizio di responsabilità
in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 110, 112, comma 1, n. 1, 630 cod. pen.,
contestato al capo a) e art. 575 cod. pen., contestato al capo b).

per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma, esclusa, per Giovan Battista
Ceniti l’aggravante di cui all’art. 112, comma 1, n. 1 cod. pen., riconosciute al
predetto le circostanze attenuanti generiche, e riuniti i reati, nel vincolo della
continuazione, ha rideterminato, con la diminuente del rito abbreviato, in anni
sedici di reclusione la pena inflitta a Egidio Giuliani e Giuseppe La Rosa e in anni
dieci di reclusione la pena inflitta al Ceniti. Per questi, individuata la pena base
per il reato di omicidio in quella di anni ventuno di reclusione, ha operato la
diminuzione della pena ad anni diciotto di reclusione per la circostanza
attenuante di cui all’art. 116 cod. pen. e ad anni quattordici per le circostanze
attenuanti generiche; ha aumentato la pena, ex art. 81, comma 2 cod. pen., ad
anni quindici e, quindi, per il rito, ha ridotto la pena a quella finale innanzi
indicata. La Corte ha confermato le statuizioni accessorie nonché la condanna al
risarcimento dei danni, da liquidare in separato giudizio, per le parti civili Sergio
Fanella e Antonia Imola.

3. Con motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc.
pen., i difensori di Giuseppe La Rosa e Giovanni Battista Ceniti denunciano i vizi
di violazione di legge e vizi di motivazione nei quali è incorsa la sentenza
impugnata a riguardo della qualificazione giuridica dei fatti come delitto tentato
di sequestro di persona a scopo di estorsione, motivo questo comune ad
entrambi i ricorrenti mentre il Ceniti, richiamato l’ andamento dell’azione
delittuosa, denuncia anche il titolo di responsabilità che lo vede coinvolto nel
reato di omicidio, oltre all’erroneità ed ingiustizia del trattamento sanzionatorio
applicatogli.

3.1.

Giuseppe La Rosa denuncia, in particolare:

3.1.1 vizio di violazione di legge e carenza di motivazione per la ritenuta
sussistenza del tentativo di sequestro di persona a scopo di estorsione e
mancata qualificazione del fatto nell’ipotesi di tentata rapina aggravata (artt. 56,
628, comma 3, n. 2 cod. pen.). La sentenza impugnata e, così quella di primo
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2. La Corte di assise di appello di Roma, in riforma della sentenza del giudice

grado, hanno argomentato sulla idoneità degli atti e dei mezzi utilizzati a
commettere il reato, cioè la presenza di fascette di plastica e nastro adesivo da
pacchi abbandonati in casa del Fanella, e da questa hanno ritenuto accertata
anche la univocità degli atti che, tuttavia, essendo una caratteristica oggettiva
della condotta, deve possedere

ex se

l’attitudine a denotare il proposito

perseguito dall’agente. La sentenza impugnata, non motiva sul punto benchè le
caratteristiche oggettive dell’azione – e in primo luogo la circostanza che i tre
imputati non abbiano immediatamente aggredito il Fanella non appena questi

che lo scopo dell’imputato e dei correi fosse quello di sequestrare il Fanella
poiché, se tale fosse stato il fine perseguito, il commando, armato, vi avrebbe
provveduto nella immediatezza. E’ solo nel prosieguo dell’azione, quando il
Fanella, insospettito, si era armato ed aveva iniziato una colluttazione con i tre,
che i tre falsi finanzieri avevano impresso una diversa direzione all’azione
immobilizzando la vittima. La loro intenzione, predatoria e costrittiva, non rivela
tuttavia la volontà di privare la vittima della libertà personale oltre il tempo
necessario ad ottenere l’ingiusto profitto, unico elemento, richiamato anche nella
sentenza impugnata, che permette di differenziare il delitto di rapina, aggravato
dal porre taluno in stato di incapacità, dal reato di sequestro di persona a scopo
di estorsione. Né lo scopo dell’azione può essere desunto, per traslazione, da
altro pregresso tentativo di sequestro di persona sperimentato da persone
diverse dal ricorrente (Roberto Macori e Giovanni Plastino) ovvero dalla
circostanza che gli inquirenti hanno trovato in casa della madre del Fanella un
ingente patrimonio, trattandosi di evento estraneo all’azione dell’imputato.

3.2. Giovanni Battista Ceniti denuncia:
3.2.1

vizio di violazione di legge e carenza di motivazione per la ritenuta

sussistenza del tentativo di sequestro di persona a scopo di estorsione e
mancata qualificazione del fatto nell’ipotesi di tentata rapina aggravata (artt. 56,
628, comma 3, n. 2 cod. pen.). La Corte di merito non ha fatto corretta
applicazione dei principi evincibili dalla giurisprudenza di legittimità secondo i
quali il reato di sequestro di persona è assorbito in quello di rapina quando la
violenza usata per il sequestro si identifica e si esaurisce con il mezzo immediato
di esecuzione della rapina stessa e deduce invece la sussistenza del reato di
sequestro di persona, con carattere autonomo, dalla disponibilità di mezzi (le
fascette e il nastro adesivo per pacchi) compatibili anche con la immobilizzazione
del rapinato durante l’azione criminosa. La Corte romana, che sul punto non ha
risposto alle deduzioni della difesa enunciate con i motivi di appello, non ha
neppure valutato le dichiarazioni rese dal Ceniti che ha riferito come si trattasse
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aveva aperto la porta in pantaloncini corti e disarmato – non indichino affatto

di strumenti che sarebbero serviti per rendere temporaneamente innocuo il
Fanella, se si fosse reso conto della loro falsa identità, o per il tempo necessario
a perquisire l’abitazione ed allontanarsi dall’alloggio, senza temere immediate
ritorsioni, ed ha fatto ricorso ad un precedente episodio al quale era estraneo il
Ceniti;
3.2.2 erronea applicazione della legge penale, artt. 110 e 116 cod. pen. e
192 cod. proc. pen., poiché, contrariamente al giudice di primo grado che aveva
ravvisato la responsabilità del Ceniti ai sensi dell’art. 116 cod. pen., la Corte di

diverso epilogo, trascurando che questi non solo non aveva materialmente
commesso il fatto ma anche che l’uccisione del Fanella si era verificata dopo che
il Ceniti, attinto da un colpo di pistola al gluteo esploso dalla vittima, aveva perso
i sensi e che, solo dopo tale accaduto, i complici, modificando il piano di azione,
avevano deciso di sopprimere il Fanella, nel frattempo riparatosi nel bagno
dell’abitazione. Le diverse conclusioni della Corte, che assimila la posizione del
Fanella a quella dei correi, sono apodittiche e non suffragate dai riscontri
processuali per poter collocare la decisione di eliminare il Fanella (pacificamente
avvenuta dopo il ferimento del ricorrente) ad una fase antecedente, in termini di
accettazione del rischio attraverso la categoria del dolo eventuale e dando, così,
per provati fatti e circostanze prive di riscontro processuale e, cioè, che il Ceniti
ed i correi avrebbero progettato il sequestro prefigurandosi la reazione della
vittima; deliberato di sopraffare la vittima a qualunque costo e, anzi, si
sarebbero prefissi di utilizzare l’arma in caso di difficoltà e si sarebbero
rappresentati che l’impiego dell’arma avrebbe potuto comportare
l’annientamento della vittima;
3.2.3. omessa motivazione in relazione alla misura della diminuente di pena
ex art. 116 cod. pen. contenuta, rispetto alla potenziale misura di anni sette, in
anni tre, motivazione doverosa in ragione della misura minimale praticata e
avuto riguardo alla particolare natura dell’attenuante ed alle condizioni personali
del Ceniti al momento del fatto;
3.2.4. nullità della sentenza per mancanza di motivazione in relazione al
motivo di appello con il quale la difesa invocava l’applicazione delle circostanze
attenuanti di cui all’art. 62 nn. 2 e 5 cod. pen. in relazione al reato di omicidio
poiché la condotta dolosa della persona offesa dal reato si poneva in rapporto di
causalità con l’evento del reato non solo materialmente ma anche
psicologicamente. Il Fanella, infatti, essendosi armato ed avendo ferito il Ceniti
poneva in essere per primo la condotta sulla quale si innescava la reazione dei
suoi antagonisti i quali rispondevano con un’azione uguale e contraria, a scopo

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appello è pervenuta alla conclusione che il Ceniti avesse accettato il rischio di un

difensivo e offensivo, e in tal modo abbandonando l’originario proposito
delittuoso.
3.2.5. Con successiva memoria, a sostegno del motivo di cui al punto 3.2.2
che precede il difensore del Ceniti ha allegato copia della richiesta di rinvio a
giudizio a carico del Ceniti per il reato di cui all’art. 4, commi 1 e 3 della legge
110/1975 per avere portato fuori della propria abitazione, in occasione dei fatti,
un taser uzi, camuffato da torcia elettrica, circostanza che denota come il
ricorrente non fosse stato armato quando si era recato nell’abitazione del

a stordire, in caso di necessità, il rapinato e, quindi, non si era rappresentato —
diversamente dai complici che si erano procurati un’arma e che in seguito
avevano deciso di usarla – la possibile degenerazione dell’azione delittuosa
programmata in un vero e proprio conflitto a fuoco tanto che il Ceniti aveva
tentato di allontanarsi repentinamente dall’abitazione quando aveva notato che il
Fanella, allontanatosi per prendere il documento di identità, era ritornato
armato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati e meritano di essere rigettati.

2. Non è contestato che Giovanni Battista Ceniti e Giuseppe La Rosa,
unitamente

a Egidio Giuliani,

la mattina del 3 luglio 2014, travestiti da

finanzieri si erano fatti ricevere da Silvio Fanella nell’abitazione di questi, e che
all’esito di una colluttazione, i predetti avevano esploso un colpo di pistola
all’indirizzo del Fanella che, attinto al cuore da un proiettile trapassante, era
rimasto esanime al suolo. Ai fini della identificazione degli imputati, quali
responsabili dei fatti soccorrono, in particolare, il rinvenimento delle loro
impronte digitali sui fogli intestati Guardia di Finanza, rinvenuti all’interno
dell’abitazione e le dichiarazioni rese al Pubblico Ministero il 15 settembre 2015
da Giovanni Battista Ceniti, che, rimasto ferito nel corso dell’azione, era stato
abbandonato dai correi nel cortile dell’abitazione ed era stato tratto in arresto
nelle immediatezze del fatto. Nella sentenza impugnata è descritta la personalità
della vittima ed i suoi trascorsi criminali, di estremo rilievo perché fornivano il
movente dell’azione. Silvio Fanella, infatti, era stato condannato dal Tribunale di
Roma per il delitto di riciclaggio di ingentissime somme di denaro, attraverso una
fitta rete di società, appositamente costituite in Italia e all’estero, ed era risultato
essere uomo di fiducia di Gennaro Mokbel – capo di un’organizzazione criminale
versata nella commissione di fatti illeciti di natura varia e composita e volta
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Fanella, avendo unicamente la disponibilità di uno strumento non letale e idoneo

all’acquisizione di ingenti risorse finanziarie – nonché custode dell’ingente
patrimonio illecitamente acquisito. Il giudice di appello rileva che già il giudice
dell’udienza preliminare aveva ricostruito i fatti concludendo che la spiegazione
dell’omicidio del Fanella risiedeva nel fallito tentativo di sequestrare il Fanella,
con lo stratagemma di spacciarsi per agenti della Guardia di Finanza, al fine di
farsi indicare il luogo di custodia del tesoretto, progetto non andato a buon fine e
conclusosi con l’omicidio del Fanella.

che investe la sussunzione del fatto accertato nella fattispecie di cui all’art. 56630 cod. pen., piuttosto che in quella di concorso in rapina tentata aggravata.

4. La sentenza impugnata, ai fini della qualificazione giuridica della condotta,
ha svolto una premessa sulle note sentenze di questa Corte che hanno
esaminato i rapporti tra il delitto di sequestro di persona (di cui all’art. 605 cod.
pen.) e il reato di rapina e sugli elementi strutturali del delitto di cui all’art. 630
cod. pen. ed ha concluso nel senso che le fascette di plastica e il nastro adesivo
da pacchi, lasciati dagli imputati a casa del Fanella ed ogni altro strumento
idoneo a immobilizzare un soggetto, costituiscono

elementi univoci

della

determinazione di commettere il delitto di sequestro di persona, non essendo
necessario, per la sua realizzazione, che la vittima venga condotta in diverso
luogo da quello nel quale è stata bloccata. Soprattutto, il giudice di appello ha
evidenziato che la determinazione di immobilizzare il Fanella, fin tanto ché questi
non avesse rivelato il luogo in cui teneva nascosti i proventi, cospicui, dell’attività
illecita condotta insieme al Mokbel (e successivamente scoperti a casa della
madre della vittima, sita in Pofi), escludono la possibilità di ravvisare, in luogo
del contestato reato, quello di rapina, anch’esso in forma tentata.

4.1. Soffermandosi su tale inquadramento, sono note le sentenze di questa
Corte che hanno ricostruito i rapporti tra il delitto di sequestro di persona e il
delitto di rapina e che hanno individuato, sin da epoca risalente, i rigorosi
elementi alla stregua dei quali può ritenersi che il delitto di sequestro di persona
resta assorbito nel reato di rapina aggravata a norma dell’ art. 628, comma 2, n.
2 cod. pen. (figura di reato complesso) evidenziando che l’assorbimento si
verifica soltanto quando la condotta di porre taluno in stato di incapacità di agire
si identifichi, e si esaurisca, col mezzo immediato di esecuzione della rapina
stessa e non quando, invece, ne preceda l’attuazione, venendo, in tal caso in
rilievo il reato di sequestro di persona reato assolutamente autonomo, anche se
finalisticamente collegato con quello successivo (rapina), ancora da porre in
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3. E’ infondato il primo e comune motivo di ricorso proposto dai ricorrenti

esecuzione, ovvero ne segua l’attuazione, per un tempo non strettamente
necessario alla consumazione della rapina (da ultimo, in tal senso, Sez. 2, n.
3604 del 08/01/2014 – dep. 24/01/2014, Palanza e altro, Rv. 258549).

4.2. La coercizione della libertà personale, poi, che costituisce l’elemento
materiale del delitto di sequestro di persona, è strutturalmente configurata dal
legislatore alla stregua di fattispecie a forma libera, nel senso che per realizzare
il fatto tipizzato dall’ordinamento, non si richiede necessariamente l’impiego di

di intimidazione, la quale, ove non si esaurisca nel contesto ed allo scopo della
realizzazione del delitto di rapina, ben può integrare il concorso delle due figure
criminose.

4.3. E’ chiaro nella giurisprudenza anche il tratto costitutivo e fondante del
reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, che, secondo le Sezioni unite
di questa Corte, è costituito dalla “mercificazione della persona umana” che
viene strumentalizzata, in tutte le sue dimensioni, anche affettive e patrimoniali,
rispetto al fine dell’agente: la persona umana, è, in altre parole, resa essa stessa
merce di scambio contro un prezzo, come risulta dalla stretta correlazione posta
tra il fine del sequestro, che è il profitto ingiusto, e il suo titolo, cioè, appunto, il
prezzo della liberazione (Sez. U, n. 962 del 17/12/2003, dep. 2004, Huang
Yunwen, Rv.226489).

4.4. Ritiene il Collegio che le conclusioni, giuridicamente corrette, alle quali è
pervenuta la sentenza impugnata costituiscano la risultante di un apprezzamento
delle complessive acquisizioni processuali che non si limitino a quelle descritte
nei ricorsi, e consistenti nella descrizione dei reperti sequestrati, in possesso dei
ricorrenti e del correo al momento dell’azione criminosa e neppure alla
rievocazione delle concrete modalità della condotta, dall’ingresso degli aggressori
a casa del Fanella, travestiti da finanzieri al momento della colluttazione quando
i tre si trovarono di fronte ad una persona che, insospettitasi, si era armata
ovvero nelle ammissioni del Ceniti, secondo il quale le fascette e quant’altro in
sequestro servivano per rendere innocuo il Fanella durante la ricerca in casa di
somme di denaro e altri beni ovvero per il tempo necessario ad allontanarsi
dell’abitazione. Ed invero le argomentazioni difensive pretermettono che l’azione
predatoria era stata preceduta da accurate operazioni di predisposizione e
organizzazione dei mezzi e di studio dell’attività predatoria e che l’azione
programmata muoveva dalla conoscenza, nella disponibilità del Fanella, ma
occultato in luogo certamente non noto agli assalitori, del famoso tesoretto, una
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mezzi violenti o una coercizione di tipo fisico, bastando anche la semplice attività

parte del quale venne poi effettivamente rinvenuta presso l’abitazione della
madre della vittima. Tali circostanze di fatto, secondo la corretta prospettiva
ermeneutica posta a fondamento delle sentenze di merito, non possono essere
estraniate dal panorama valutativo del giudice, essendo state certamente
acquisite al patrimonio conoscitivo degli imputati ed avendone, anzi, guidato la
predisposizione e l’organizzazione dell’azione criminosa, attraverso un’ attività
preparatoria ed esecutiva che, a prescindere dalle concrete modalità attraverso
le quali si estrinsecò l’azione delittuosa, condizionata dalla constatata presenza

ospitalità, ove fosse proseguita secondo lo schema approntato, avrebbe
certamente comportato, avuto riguardo al fine perseguito dagli agenti, non solo
l’immobilizzazione del Fanella per il tempo necessario a compiere una ricerca del
tesoretto

nell’appartamento ma anche l’ approfittamento dello stato di

costrizione nel quale la vittima era stata posta per ottenere informazioni sul
luogo nel quale il tesoretto era occultato, in cambio della sua liberazione,
ponendo, così, la vittima nella ineluttabile alternativa di far conseguire all’agente
il preteso profitto o di subire il male minacciato.

4.5. La correttezza metodologica dell’approccio seguito dal giudice di merito
ha trovato avallo nella decisione di questa Corte – intervenuta a carico degli
autori di altro un altro episodio posto in essere in danno del Fanella – là dove ha
affermato, con riguardo alla idoneità degli atti funzionali alla realizzazione del
reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, che per la configurabilità del
tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti
che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che
l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio,
abbia iniziato ad attuarlo, che l’azione abbia la significativa probabilità di
conseguire l’obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il
verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 5, n.
18981 del 22/02/2017 – dep. 20/04/2017, Macori e altro, Rv. 269931). Principio,
questo, applicabile alla fattispecie in esame, non certo per traslazione ma perché
sovrapponibile alla ricostruzione in fatto della condotta degli odierni ricorrenti e
nella quale non si è solo in presenza di atti preparatori (come nella vicenda
Macori) ma si è passati alla fase di esecuzione del programmato reato poiché
l’univocità della condotta, ai fini di rivelare la finalità dell’agente, va globalmente
apprezzata in tutte le sue caratteristiche oggettive, secondo regole di comune
esperienza, incentrando l’attenzione dell’interprete non solo sulla natura ed
essenza degli atti compiuti ma anche sul contesto nel quale gli atti si inseriscono
e sull’organizza2ione ed approntamento del reato. Ciò comporta, nella fattispecie
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nell’abitazione del Fanella di parenti ai quali questi aveva dato occasionale

in esame, la valutazione della concreta situazione di fatto nella quale i ricorrenti
hanno agito e del movente dell’azione programmata ed intrapresa che è molto
differente da un atto predatorio programmato presso una banca, un negozio e
finanche un’abitazione, ove, secondo

l’id quod plerumque accidit,

l’agente si

limita alla razzia di somme, beni e gioielli che vi si trovino, immobilizzando le
vittime per renderle inoffensive, e che, nel caso in esame, necessariamente
comportava il costringimento della vittima a rivelare il luogo ove il tesoretto era
nascosto, non avendo affatto i ricorrenti la certezza che il patrimonio sì trovasse

Ciò che qualifica, in chiave di specializzazione, il reato di sequestro di
persona a scopo di estorsione, di cui all’art. 630 cod. pen., rispetto ad altre
figure di reato complesso, come il reato di rapina, è proprio l’elemento
soggettivo cioè il dolo specifico dell’agente che svolge una funzione costitutiva
del modello legale sicché quando la libertà personale sia strumentale alla
realizzazione del fine patrimoniale perseguito dall’agente la ricorrenza di tale
elemento è ostativa alla scomposizione del fatto unitario voluto sia nei due reati
semplici (il reato di sequestro di persona e la rapina ovvero l’estorsione) sia nel
reato complesso di cui all’art. 628 cod. pen., che non è idoneo ricomprendere
nella fattispecie legale il dolo specifico dell’agente, fin dall’inizio ben delineato e,
nel caso, logicamente desunto dai giudici di merito dalle modalità della condotta,
dal possesso di strumenti atti ad immobilizzarlo, oltre alle fascette ed al nastro
per pacchi il taser uzi, e a minacciarlo (la pistola) onde ottenere la rivelazione sul
luogo nel quale era nascosto il famoso tesoretto la cui apprensione costituiva il
movente dell’azione delittuosa e della sua complessa e accurata predisposizione
e la cui esistenza era assolutamente certo, per come accertato a seguito del
rinvenimento dell’ingente cespite patrimoniale rinvenuto a casa della madre del
Fa nella.

5. Il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Giovanni Battista
Ceniti è infondato per le ragioni di seguito precisate.

5.1. Chiara, sul piano concettuale, è la fattispecie disciplinata dall’art 116
cod. pen., che nella sua formulazione letterale, propone un istituto
rigorosamente ancorato alla concezione causale del concorso di persone nel
reato. Si è precisato che ciò, tuttavia, non significa che la volontà e
l’atteggiamento psicologico siano recessivi e non assumano portata egualmente
determinate ai fini della delimitazione degli ambiti di responsabilità dei singoli
concorrenti. L’art. 116 cod. pen., che non contempla un’ipotesi di pura
responsabilità oggettiva, postula, infatti, che l’evento più grave debba essere
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nell’abitazione, in vista o in luogo facilmente accessibile e da loro apprensibile.

voluto da almeno uno dei concorrenti e incentra la costruzione strutturale del
concorso cd. anomalo sulla realizzazione di un “reato diverso”, idoneo ad
includere i fatti legati da una relazione specifica tra il delitto eseguito e quello
voluto ed effettivamente realizzato da uno dei partecipi. Si è indubbiamente al
cospetto di un “reato diverso” allorquando rilevino fattispecie collegate da un
nesso di pura eventualità a quella da realizzare o che siano in possibile e
consequenziale sviluppo di essa, anche avuto riguardo alla natura dei beni
giuridici messi in pericolo o lesi. In questi casi il vincolo relazionale tra fattispecie

accede al programma comune, si è detto, con carattere di pura eventualità.

5.2. Da questa impostazione discendono due conseguenze ai fini della
delimitazione dell’ambito di operatività della fattispecie del concorso anomalo,
che rilevano, rispettivamente, sul piano della causalità e sul meccanismo di
imputazione soggettiva.
Esula, infatti, dalla fattispecie del concorso anomalo l’ipotesi in cui il reato
diverso sia frutto di eventi o fattori del tutto eccezionali ed atipici: è pacifico che
in questi casi si interrompa lo stesso vincolo concausale ed il verificarsi del fatto
“non voluto dal concorrente” è mosso da un’eziologia disancorata dall’azione
collettiva, tale da risalire e collegarsi o al solo gesto di colui che ne risulti autore
ovvero al distinto fattore estraneo che lo produce (Sez. 2, sentenza n. 3167 del
28/10/2013, dep. 2014, Rv. 258604, Sorrenti).
Il nucleo differenziale, inoltre,

per ritenere integrato a carico del

concorrente il cd. concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., si incentra sulla
particolarità che costui non abbia voluto l’evento ulteriore poiché la previsione
dell’evento o la sua accettazione aprono già all’imputazione dolosa diretta o
indiretta, cui è funzionale l’art. 110 cod. pen. (ex plurimis, Sez. 1, n. 8837 del
10/01/2006, Nika ed altri, Rv. 233580).

5.3. Ci si interroga, in particolare, sulla portata del presupposto soggettivo
da verificare in capo al soggetto che intendeva compiere il reato meno grave e
l’evento diverso e più grave, che, in concreto, ebbe a verificarsi, e, cioè, sul
concetto di

prevedibilità.

Per la sussistenza di tale terzo requisito, come

accennato, non è sufficiente il mero nesso di causalità materiale, ma è
necessario che il reato diverso e più grave, commesso dal concorrente, possa
rappresentarsi nella mente dell’agente come uno sviluppo, logicamente
prevedibile, di quello voluto, ovvero come possibile epilogo, rispetto al fatto
programmato. La prevedibilità deve essere oggetto di serio scrutinio, secondo il
criterio della prognosi postuma, alla luce di tutti gli elementi disponibili e deve
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non è retto da nessi di collegamento necessari ed il reato ulteriore e diverso

essere ponderata in ragione della specifica natura dell’azione in essere: da ciò
deriva che la prevedibilità di una conseguenza è strettamente collegata alla
forma di manifestazione del reato.

5.4. Tirando le fila da quanto fin qui esposto si può affermare che, in
presenza di un’azione collettiva, di un risultato causalmente legato all’azione
plurisoggettiva e di un evento voluto, con dolo diretto o indiretto almeno da
taluno dei concorrenti, affinchè operi il meccanismo del concorso anomalo è

accettando il rischio della sua verificazione, altrimenti ne risponde a titolo di
dolo, diretto o indiretto – e che egli ne risponde, attraverso il concorso anomalo,
quando il reato diverso e più grave, commesso dal concorrente, possa
rappresentarsi nella mente dell’agente come sviluppo ovvero epilogo,
logicamente prevedibile, rispetto al fatto programmato. La rado del meccanismo
d’imputazione estensiva è evidente: se si agisce in gruppo si aderisce alle
conseguenze che sono legate, in fatto, in un logico e naturale divenire, all’azione
programmata. Si è acutamente osservato che nella responsabilità concorsuale
anomala, il soggetto che il reato diverso non volle, pur avendolo previsto e
ritenuto sicuramente evitabile, risponde di un reato doloso sulla base di un
atteggiamento colposo, consistente nell’essersi affidato, per realizzare l’altra
condotta concorsualmente prevista con dolo, anche all’attività altrui, la quale
come tale non è più finalisticamente controllabile (Sez. 1, n. 4217 del
21/04/1986, Cozzolino, Rv. 172804). Soprattutto, al cospetto di un’azione
collettiva, si dilata l’onere di previsione a carico dell’aderente al progetto
comune, per le possibili iniziative e le varianti individuali che possono essere
indotte da taluno dei concorrenti al progetto condiviso. In questo senso, ancora,
si è affermato che si configura il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. nel caso
in cui l’agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe
potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell’azione
convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto,
della dovuta diligenza (Sez. 3, sentenza n. 44266 del 3/04/2013, De Luca, Rv.
257614). Là dove, poi, si programmi un delitto che rientra nell’ambito di
un’azione violenta orientata alla persona la progressione e la degenerazione
nell’evento lesivo maggiore o, addirittura, nella morte è ipotesi plausibile. Ciò
perché la stessa aggressione al bene materiale (integrità fisica), che si è
accettato di mettere in discussione, può naturalmente progredire verso una
lesività di maggiore intensità, nel perimetro di un bene giuridico omogeneo.

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necessario che l’agente non abbia voluto l’evento ulteriore – neppure solo

5.5. Ciò posto sulle coordinate in diritto, nel caso di specie, la Corte di
merito, ha escluso, esaminando le difese dell’odierno ricorrente, che il più grave
reato di omicidio volontario, rispetto a quello programmato di sequestro a scopo
di estorsione del Fanella, abbia costituito un evento atipico, dovuto a circostanze
eccezionali e del tutto imprevedibili non collegato al fatto criminoso su cui si è
innestato ovvero collegato a quello programmato da un rapporto di mera
occasionalità.
La conclusione alla quale i giudici del merito sono pervenuti è ineccepibile ed

logico o giuridico, avendo sottolineato l’inserimento degli imputati, fra i quali
l’odierno ricorrente, in un contesto criminale, capace di programmare un fatto
così grave e complesso, quale quello di introdursi nell’abitazione del Fanella
travestiti da agenti della Guardia di Finanza, e che comportava l’impiego e
l’utilizzo di armi poiché, oltre alla disponibilità di un taser usi, da parte del
Ceniti, richiamata nella memoria difensiva, i concorrenti nel reato erano
certamente armati di pistola; erano in numero decisamente soverchiante
rispetto alla vittima e potevano ragionevolmente aspettarsi una reazione, anche
armata, di questi, vistane la caratura delinquenziale, ed essendone, anzi,
ampiamente prevedibile la resistenza che aveva reso necessari particolari mezzi
di coazione fisica per bloccarlo e che gli imputati avevano portato seco — il taser
usi, oltre alle fascette e carta da pacchi – dal momento che le sue indicazioni
erano necessarie per la individuazione del luogo nel quale rinvenire il tesoretto.
Ne consegue che, recuperato al sequestro di persona a scopo di estorsione il
programma delittuoso-base, correttamente, sul piano giuridico, i giudici del
merito sono pervenuti alla conclusione della irrilevanza e della infondatezza
dell’analisi che la difesa, ai fini della interruzione del vincolo causale, ha condotto
sullo svolgimento in concreto dell’azione — che, cioè il Ceniti avesse perso i sensi
dopo essere stato attinto dal colpo di pistola esploso dal Fanella – poiché la
circostanza che questi avesse reagito armato, la colluttazione ingaggiata con gli
imputati e lo stesso ferimento del Ceniti, raggiunto da un colpo di pistola esploso
dal Fanella, e la successiva reazione di correi del Ceniti, non costituiscono
affatto, sul piano causale, un evento atipico, un distinto fattore causale, essendo
stata programmata una rischiosa operazione che contemplava la violenza nei
confronti del destinatario e la sua degenerazione, così, la reazione del Fanella
innescata dall’azione illecita del ricorrente e dei correi.
Nè, sul piano psicologico, la reazione della vittima e lo stesso ferimento del
Ceniti, possono costituire una circostanza imprevedibile e collegata del tutto
occasionalmente al delitto programmato e voluto anche dall’odierno ricorrente,
che aveva partecipato attivamente alla prima fase dell’azione delittuosa
11

è fondata su un iter argomentativo che non presenta alcun apprezzabile vizio

essendosi

introdotto

nell’abitazione

del

Fanella

costituendo,

anzi,

l’immobilizzazione e sequestro del Fanella per farsi rivelare il luogo nel quale era
nascosto il tesoretto, una modalità ineludibile della condotta e, addirittura, la
reazione di questi uno sbocco plausibile della intrapresa azione illecita,
programmata con modalità violente, sbocco al quale l’imputato ed i complici
avrebbero dovuto opporre un’azione altrettanto violenta che, essendo l’imputato
ed i complici armati, poteva degenerare anche nell’aggressione alla vita della
vittima. Come illustrato, ai fini della imputazione soggettiva del reato diverso, è

che il reato diverso e più grave commesso dal compartecipe possa rappresentarsi
alla psiche dell’agente come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello
voluto e, sulla base di norme di comune esperienza, l’aggressione, fino alla
morte, del Fanella costituiva lo sviluppo logico della condotta degli agenti, con la
conseguenza che anche il motivo prossimo, cioè la violenta reazione del Fanella,
che ha determinato il concorrente a realizzare l’evento non voluto dal Ceniti, in
presenza dei descritti elementi connotanti il rapporto psichico, non assume
rilievo in ordine alla prevedibilità in concreto da parte del Ceniti poiché non
possiede incidenza sull’oggetto del suo atteggiamento psicologico dal momento
che il bene-vita della vittima era già stato messo in discussione e la
degenerazione dello scontro rientrava nella ragionevole prevedibilità psichica di
ciascun concorrente, a prescindere dalle sequenze attraverso le quali l’azione si è
dipanata.

5.7. In tal senso ritiene il Collegio che sia giuridicamente corretta e
logicamente ineccepibile la motivazione sviluppata dalla sentenza impugnata (
cfr. pag. 6 prima parte) che ha confermato il criterio di imputazione, a titolo di
concorso anomalo, in capo al Ceniti del fatto delittuoso, confermando la praticata
diminuzione di pena, potendo, invece, il successivo

scivolamento

della

motivazione della sentenza in punto di dolo ( cfr. pag. 6, secondo capoverso)
ricondursi, piuttosto che alla configurabilità dell’elemento psichico in capo al
Ceniti ai sensi dell’art. 116 cod. pen., alla motivazione dell’applicazione della
continuazione ai fini della unificazione, ai sensi dell’art. 81, comma 2, cod. pen.,
fra i reati, che implica la piena volizione anche del reato di omicidio nel quadro
della programmazione unitaria del piano delittuoso, continuazione che costituisce
una categoria concettualmente incompatibile con la diminuente di cui all’art. 116
cod. pen., secondo le delineate caratteristiche di tale istituto fondato sulla mera
prevedibilità dell’evento ulteriore (Sez. 1, n. 11595 del 15/12/2015, dep. 2016,
Cinquepalmi e altro, Rv. 266648). Tale conclusione tuttavia, ferme le coordinate
innanzi richiamate, non è direttamente censurabile da questa Corte, poiché si è
12

necessario e sufficiente che sussista un rapporto di causalità psichica nel senso

risolta in un più favorevole trattamento punitivo inflitto al Ceniti al quale, in
presenza della diminuzione di pena per effetto del concorso anomalo, è stata,
altresì, applicata la unificazione dei reati ascrittigli ai sensi dell’art. 81, comma 2,
cod. pen.. Giova, peraltro, sottolineare come il ricorrente non abbia neppure
interesse a sollevare una simile questione, in quanto un suo eventuale
accoglimento impedirebbe di ravvisare il vincolo della continuazione e
imporrebbe una determinazione della pena in termini maggiormente afflittivi di

6.

E’ infondato anche il motivo di ricorso che investe la misura della

praticata diminuzione di pena in forza dell’applicazione della fattispecie del
concorso anomalo, ai sensi dell’art. 116 cod. pen., misura che, del tutto
logicamente, trova il suo fondamento giustificativo nel giudizio di gravità della
condotta ascritta all’imputato e del suo apporto volitivo, pari a quello dei correi,
nella programmazione del grave reato di sequestro di persona a scopo di
estorsione e delle sue modalità esecutive, poi progredite fino alla commissione
del reato di omicidio.

7. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso che concerne la mancata
applicazione delle circostanze di cui all’art. 62, n. 5 cod. pen., che non può
essere applicata con riferimento all’omicidio, data l’irreversibile distruzione del
bene giuridico protetto prodotta da tale delitto e la sua conseguente
incompatibilità con condotte riparatorie che concretamente elidano o attenuino le
conseguenze dannose o pericolose del reato (Sez. 1, n. 45542 del 15/09/2015 dep. 16/11/2015, Russo, Rv. 265372).

8. Infondato è anche il motivo di ricorso che investe il mancato esame, da
parte dei giudici del gravame, della richiesta di applicazione della circostanza di
cui all’art. 62 n. 2 cod. pen. e che concerne una richiesta che, se esaminata,
non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, sicchè l’omessa
motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte (cfr. Sez.
3, sentenza n. 21029 del 03/02/2015, Dell’Utri,

Rv. 263980). L’applicazione

della dedotta circostanza, non era configurabile ove si rifletta che il Ceniti ed ì
correi si erano callidamente introdotti nell’abitazione del Fanella (travestiti da
agenti da agenti della Guardia di Finanza) per sequestrare la vittima e farsi
indicare il luogo nel quale era nascosto il patrimonio da questi accumulato,
sicché il contesto fattuale, diffusamente illustrato nella sentenza impugnata,
escludeva in radice che il Fanella, per primo, avesse posto in essere una

13

quelli individuati dalla corte territoriale.

condotta illecita o anche solo un fatto ingiusto che aveva scatenato la risposta,
eguale e contraria, del Ceniti e dei correi.

8. Segue al rigetto dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali ed alla rifusione, in favore delle parti civili, delle spese
liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai criteri di cui al d.m. n. 55 del
2015.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili Fanella
Sergio e Imola Antonia, liquidate complessivamente in euro 4.200,00, oltre al
15% per rimborso spese generali, IVA e CPA.
Così deciso il 13 dicembre 2017

Il Consigliere rFtore

Il Presidente

Emilia Anna Oor

Vi4icenzo Rotundo

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P.Q.M.

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