Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17502 del 06/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17502 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MARTINO DAMIANO N. IL 20/06/1985
avverso l’ordinanza n. 117/2011 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di ANCONA, del 29/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;
Data Udienza: 06/12/2012
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 29 novembre 2011 il Giudice per le indagini
preliminari e dell’udienza preliminare del Tribunale di Ancona, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda di Martino Damiano di
applicazione della disciplina della continuazione tra i fatti di rapina
aggravata, oggetto di due sentenze di condanna, i quali, pur risultando
contesti spaziali tra loro differenti (Pontecorvo nel circondario di Cassino e
Ancona), sicché le modalità dei reati, la mancata allegazione da parte del
Martino di elementi idonei a dimostrare l’unità del disegno criminoso e il suo
fitto curriculum criminale, sintomatico di proclività a delinquere, non
militavano a favore di una unitaria ideazione iniziale e comune volizione dei
reati in esame.
Avverso la predetta ordinanza propone impugnazione il Martino
personalmente con atto qualificato come ricorso per cassazione, insistendo
nella richiesta di applicazione della continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché non formula motivi consentiti nel
giudizio di legittimità, ma si limita a censure di puro merito, allegando che i
reati commessi avrebbero avuto un’unica matrice nelle difficili condizioni di
vita familiare ed economica del Martino e del suo nucleo familiare d’origine,
dopo la morte del padre, aggravate dal consumo di droga da parte del
ricorrente, il quale, peraltro, non si definisce tossicodipendente ma solo
utilizzatore di sostanze stupefacenti.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento.
P.Q.M.
commessi a distanza di un mese l’uno dall’altro, erano stati eseguiti in
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 6 dicembre 2012.