Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1750 del 23/11/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1750 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Luigi Calenda, nato a Salerno il 16.6.1951
avverso l’ordinanza del 13 giugno 2012 emessa dal Tribunale di Salerno;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udite le richieste del sostituto procuratore generale Francesco Mauro
Iacoviello, che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata;
udito l’avvocato Francesco Saverio Dambrosio, che ha insistito per
l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 23/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Salerno, in
accoglimento dell’appello presentato dal pubblico ministero ai sensi dell’art.
310 c.p.p. contro il provvedimento reiettivo del G.i.p. in data 21 febbraio
2012, ha disposto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari

periodo 2005-2009 nella sua qualità di dirigente del settore finanziario della
Provincia di Salerno.
Il Tribunale ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza
e, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, ha considerato
esistente anche il pericolo di reiterazione nei reati, escludendo che tale
esigenza cautelare fosse venuta meno a seguito del collocamento a riposo
dell’indagato.

2. L’indagato, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per
cassazione, proponendo due motivi.
Il primo riguarda la violazione dell’art. 273 c.p.p., per la mancanza dei
gravi indizi di colpevolezza, nonché il vizio di motivazione, con riferimento al
travisamento della prova, in quanto il Tribunale non ha preso in
considerazione la documentazione prodotta da cui avrebbe potuto desumere
che sin dal giugno 2005 Calenda non era più responsabile delle spese, né ha
preso in considerazione le dichiarazioni della coindagata Musumeci, favorevoli
al ricorrente.
Con il secondo motivo ha censurato l’ordinanza per avere sostenuto la
esistenza delle esigenze cautelari nonostante l’intervenuto pensionamento del
funzionario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il primo motivo è del tutto generico nel dedurre travisamenti di prove
che non appaiono idonei a rovesciare la puntuale ricostruzione dei fatti
contenuta nell’ordinanza impugnata.

4. E’ invece fondato il secondo motivo.

2

nei confronti di Luigi Calenda, indagato per una serie di peculati commessi nel

Nei reati contro la pubblica amministrazione, commessi da funzionari o
impiegati pubblici, il giudice di merito può ritenere sussistente il pericolo di
reiterazione di reati della stessa specie ex art. 274 lett. c) c.p.p. anche
quando il soggetto, in posizione di rapporto organico con la pubblica
amministrazione, risulti sospeso o dimesso dal servizio. Ma in questo caso
deve essere fornita adeguata e logica motivazione in merito alla mancata

circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di
analoghe condotte criminose da parte dell’imputato, pur nella mutata veste di
soggetto estraneo ormai alla pubblica amministrazione (Sez. VI, 28 gennaio
1997, n. 285, Ortolano; Sez. VI, 10 marzo 2004, n. 22377, Perri; Sez. VI, 16
dicembre 2009, n. 1963, Rotondo; Sez, VI, 16 dicembre 2011, n. 9177,
Tedesco).
Nel caso di specie, invece, il Tribunale non ha offerto alcuna motivazione
al riguardo, facendo riferimento alla sola gravità della condotta posta in
essere dall’indagato.

5. Pertanto, proprio in relazione alle esigenze cautelari deve essere
annullata l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo
esame sul punto.
Nel resto il ricorso deve essere rigettato

P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impupnata limitatamente alle esigenze cautelari e
Ski-Sh1 141
rinvia per nuovo esamewl Tribunale di Salerno.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 23 novembre 2012

Il Consigli re estensore

Il

rilevanza della sopravvenuta cessazione del rapporto, con riferimento alle

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