Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1750 del 08/01/2014
Penale Ord. Sez. 6 Num. 1750 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO
ORDINANZA
!aela
sul ricorso proposto da Basso Mario, nato a Napoli il 125C1 OZ:57, avverso la
sentenza in data 24-5-07 di questa Corte di Cassazione, sezione 7°.
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo.
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Rilevato che Basso Mario ha proposto ricorso per cassazione (pervenuto in data 1010-13) avverso la sentenza n. 2072 della Corte di Appello di Napoli, 2° sezione
penale, pronunciata in data 8-3-06 (RG. App. 10379/04);
che su detta sentenza si è già pronunciata questa Corte di Cassazione, sezione 7°
penale, che in data 24-5-07 ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla
Cassa delle Ammende.
Considerato che il ricorso del Basso deve essere conseguentemente considerato
come proposto ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p.;
che in detto ricorso non si prospetta alcun errore materiale o di fatto;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma —
ritenuta equa -di euro mille in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
Cos” deciso in Roma, 1’8-1-2014.
Data Udienza: 08/01/2014