Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 175 del 23/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 175 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI ME0 SIMONE N. IL 04/03/1980
avverso la sentenza n. 1620/2010 CORTE APPELLO di SALERNO, del
05/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 23/09/2013

CONS l DE RATO IN IMPATTO:
– che il ricorso a dichiarato inammissibile atteso che, per un verso, dal solo fatto
che dalle richiamate dichiarazioni dei testi d’accusa potesse non risultare esclusa
l’astratta possibilità cl -Le a carico dei soggetti poi costituitisi parti civili fosse stato
insta.unto, a loi-o insaputa, un procedimento penale, non può farsi derivare la
conseguenza che per ciò solo dovesse ritenersi operante, a favore dell’imputato, la
invecau sc:riminante del diritto di cronaca, pur in assenza di una specifica
indicazione da parte del medesimo imputato, degli elementi dai quali egli avrebbe
tratto, in pe
certezza o, quanto meno, il ragionevole convincimento che
effettivamente l’ instaura -Lione di un procedimento penale avesse avuto luogo; per
altro w.rsc,,, non appare affatto concludente, in favore della tesi propugnata nel
ricorso, il ricl -nT- io afle dichiarazioni del teste a difesa Giovanni Corona, sia perché
nen ri sulta’, in aCt.113 modo specificato, nel ricorso, se e come tali dichiarazioni fossero
state sci – uoposte .Al’attenzione del giudice d’appello, sia perché, in ogni caso, da esse,
per come ripor„:.,.,e
medesimo ricorso, non era affatto desumibile che dall’esposto
anonimo c,ie. a d ire del leste, era pervenuto in procura fosse poi scaturita con
certezza l’ instaurazione ci, un procedimento penale con iscrizione di taluno nel
registro deft narzie di reato (e.d. mod. 21), avendo il medesimo teste affermato di
“non rlcordare” ma soltanto di “credere” che ciò fosse in effetti avvenuto in un
imprecisate, “rnonierto leggermente successivo”, senza che, peraltro, egli avesse poi

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza la corte d’appello di Salerno, per quanto ancora
d’interesse, giudicando su gravame proposto nell’interesse di DI ME0 Simone
avverso la sentenza di primo grado che lo aveva ritenuto responsabile del reato di
diffamazione a mezzo stampa in danno di taluni appartenenti al Commissariato di
P.S. di Secondigliano, indicati in un articolo a firma di esso imputato come collusi
con la criminalità organizzata, dichiarò non doversi procedere in ordine al suddetto
reato per intervenuta prescrizione, confermando nel contempo le statuizioni civili in
favore delle costituite parti civili;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, lamenta.ndo come ingiustificata la conferma delle statuizioni civili, a
fronte del fatto che dalle acquisite dichiarazioni dei testi d’accusa, assistente capo
lovino Paolo e ispettore capo Cioffi Enrico, i quali null’altro avevano potuto riferire
se non che non ri sultava loro di essere mai stati oggetto . di indagini da parte della
procura della Repubblica, non poteva trarsi la prova che tali indagini non potessero in
effetti state intraprese senza che essi ne fossero mai venuti a conoscenza; il che
avrebbe trovato conferma nelle dichiarazioni, indebitamente trascurate dalla corte
territoriale. del teste a difesa Giovanni Corona, procuratore della Repubblica presso
il tribunale di Napoli, secondo le quali, a seguito di un esposto anonimo, una
iscrizione nel registro degli indagati vi sarebbe effettivamente stata, per cui quanto
affermato nell’articolo incriminato sarebbe stato da ritenere giustificato
quanto meno putativo, del diritto di cronaca;

avuto mono cli condurre il suddetto, ipotetico procedimento, poiché aveva lasciato
la Direzione disuettuale it-Itimafía nell’agosto o nel settembre del 2005;
– c±le [a r 1:ontita inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 :.p.p., nv i compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, ano -ne rapplí.:,‘a7:ione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stima;i ech.io fssare in curo mille;

La Certe dLchEara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del oro( mento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delìe ammende.
Così dec’o in.,,,orna. .1 23 settembre 2013

P. Q. M.

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