Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 175 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 175 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SENATORE ALFONSO N. IL 20/10/1952
avverso l’ordinanza n. 1828/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
SALERNO, del 28/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di
Salerno rigettava l’istanza di Senatore Alfonso di affidamento in prova al servizio
sociale e di semilibertà e applicava nei suoi confronti la misura della detenzione
domiciliare.
Senatore è stato condannato per il delitto di cui all’art. 349 cod. pen., con
pena residua da espiare di mesi otto e giorni 15 di reclusione.

e dalla consumazione di reati dopo che il condannato aveva già usufruito, per
altro titolo, dell’affidamento in prova al servizio sociale.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Senatore Alfonso, deducendo
violazione di legge.
L’unico requisito richiesto dall’art. 47 ord. pen. per la concessione
dell’affidamento in prova al servizio sociale è una condotta successiva alla
condanna tale da far ritenere che, in futuro, il soggetto si asterrà dal
commettere ulteriori reati. Il ricorrente non era stato condannato per uno dei
delitti di cui all’art. 656, comma 9, cod. proc. pen..
Il ricorso evidenzia che i reati per i quali, in passato, Senatore aveva
usufruito dell’affidamento in prova risalivano a 25 anni prima ed erano differenti,
cosicché il richiamo a quella vicenda era inconferente.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Il ricorrente rappresenta la decisione del Tribunale di Sorveglianza in tema
di affidamento in prova al servizio sociale come vincolata, in caso di mancanza
degli elementi ostativi indicati dalla legge e in presenza dei limiti di pena indicati:
tale, al contrario, non è, godendo il Tribunale di ampia discrezionalità nella scelta
tra le varie misure alternative e dovendosi ispirare al principio di gradualità del
trattamento penitenziario.
Con riferimento alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, in
particolare, il Tribunale di Sorveglianza deve valutare se essa “contribuisca alla
rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri
reati”: valutazione, come è evidente, niente affatto vincolata.
Non è quindi affatto irragionevole il richiamo alla precedente concessione
2

Il rigetto concernente le ulteriori misure era giustificata dai precedenti penali

della misura alternativa: non nell’ottica della considerazione di una recidiva,
come sembra credere il ricorrente, ma per la valutazione dell’efficacia rieducativa
che quella misura aveva avuto sul ricorrente – che è incorso in un nuovo delitto
– e sul conseguente giudizio prognostico non favorevole in ordine al pericolo di
reiterazione dei reati.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al

ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 19 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale

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