Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 175 del 09/11/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 175 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: DI PISA FABIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Corallo Pasquale, nato a Napoli il 11/05/1951

avverso la sentenza del 15/04/2015 della Corte di Appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Di Pisa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola,
che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell’ imputato, avv. Paolo Chicco, che ha concluso chiedendo l’accoglimento
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della

Data Udienza: 09/11/2016

sentenza appellata, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’ imputato Pasquale
Corallo per il reato di truffa cui al capo a) commesso ai danni di Eduardo Felice Cappello
essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione, dichiarando la irrevocabilità, in ragione
della mancata impugnazione, della statuizione relativa alla condanna del predetto imputato per
il reato di ricettazione di cui al capo c), con applicazione della pena di giustizia.

2.1. Propone ricorso per cassazione Pasquale Corallo a mezzo del suo difensore e con un unico
motivo censura il provvedimento impugnato per manifesta illogicità della motivazione non

giudice di primo grado, ivi compreso il capo relativo al reato di ricettazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2. Nel motivo dedotto si assume la manifesta illogicità della motivazione per non avere i giudici
di appello considerato che, essendo stato accertato che l’ episodio di truffa ai danni del sig.
Capello (capo a, della imputazione) era stato consumato effettuando il pagamento a mezzo
dell’ assegno risultato provento di furto (capo c), i fatti ed i reati contestati, peraltro, ritenuti
avvinti dal vincolo della continuazione, non potevano essere ritenuti distinti, con la
conseguenza che oggetto dell’ impugnazione era l’ intera sentenza di primo grado, e non
solamente il capo a), come affermato dalla Corte di Appello.

2.1.Va premesso che secondo quanto si desume univocamente dal contenuto dell’ atto di
appello il Corallo ha chiesto l’ assoluzione quanto al reato di cui al capo a) per non avere
commesso il fatto e nel formulare tale motivo, al fine di negare la sussistenza della contestata
truffa, si è soffermato unicamente sulla questione relativa all’ utilizzo del documento falso
mentre nulla ha dedotto in ordine alla contestata ricettazione dell’ assegno, provento di furto,
del quale è risultato essere in possesso. Peraltro che lo specifico assegno in questione sia stato
utilizzato per il reato di truffa è un dato meramente occasionale e non assolutamente connesso
in modo consequenziale, atteso che gli assegni in possesso del Corallo erano plurimi.
2.2. Occorre, ancora, considerare, al fine di escludere che l’ impugnazione in secondo grado
abbia riguardato l’ intera sentenza di condanna, che il Corallo non si è doluto dell’ intero
trattamento sanzionatorio relativo ad entrambi i reati con riferimento ai profili afferenti la
continuazione ma si è limitato, in seno all’ atto sopra indicato, a contestare il mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed ad invocare la concessione dell’
attenuante di cui all’ art. 62 n. 4 cod. pen. riguardante il solo reato di truffa, dato quest’ ultimo
che ancor di più sottolinea all’ esclusività dell’ appello.

2

avendo la corte di merito considerato che era stata gravata da appello l’ intera sentenza del

3. Non può, infine, non considerarsi che il capo relativo alla contestata ricettazione deve
ritenersi, in ogni caso, passato in giudicato in difetto di ogni specifica contestazione, in sede di
appello, da parte dell’ imputato in ordine alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi
integranti detto reato.

4.

Deve, pertanto, escludersi che ci si trovi dinanzi ad una motivazione “manifestamente

illogica” nella parte in cui la corte di merito, rilevata la parziale irrevocabilità della sentenza in
ragione della mancata impugnazione dello specifico capo c), ha mantenuto ferma tale

della pena solo in ragione della accertata prescrizione quanto al reato di truffa.

5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in millecinquecento euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di millecinquecento euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

statuizione di condanna quanto al suddetto reato di ricettazione, rideterminando la misura

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