Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17499 del 27/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 17499 Anno 2018
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Piramide Rosa, nata a Torino il 25/12/1977
avverso la sentenza del 4/10/2017 della Corte d’appello di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta
Marinelli, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

Data Udienza: 27/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4* ottobre 2017 la Corte d’appello di Torino ha
confermato la sentenza del 30 giugno 2015 del Tribunale di Torino, con cui Rosa
Piramide era stata condannata alla pena di mesi due di arresto ed euro 5.000,00
di ammenda, in relazione al reato di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. 380/2001 (per
avere realizzato, in assenza del permesso di costruire, una tettoia con
basamento in calcestruzzo e due prefabbricati, di cui uno ad uso abitativo, con

2. Avverso tale sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione,
affidato a due motivi.
2.1. Con un primo motivo ha denunciato violazione di legge penale, in
riferimento agli artt. 157 cod. pen. e 31 e 44 d.P.R. 380/2001, e vizio della
motivazione, per il mancato rilievo da parte della Corte d’appello della estinzione
per prescrizione del reato contestatole, la cui commissione era stata accertata il
2 dicembre 2011, giacché la permanenza rilevata dalla Corte d’appello, per
essere stata riscontrata l’esecuzione di opere alla data del 27 maggio 2013, non
riguardava la violazione contestatale; tali opere, infatti, erano diverse da quelle
indicate nella imputazione, sicché dovevano ravvisarsi due illeciti edilizi, uno
commesso il 2 dicembre 2011 ed estinto per prescrizione il 2 dicembre 2016,
anteriormente alla pronuncia della sentenza di secondo grado, e l’altro
commesso il 27 maggio 2013, mai contestatole.
2.2. Con un secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 31 e 44
d.P.R. 380/2001 e degli artt. 516, 517 e 520 cod. proc. pen. e vizio della
motivazione, non essendole mai stata contestata tale ultima violazione, avente
contenuto diverso rispetto a quella descritta nella imputazione, in relazione alla
quale non avrebbe quindi potuto essere giudicata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, essendo diretto a censurare un accertamento di
fatto, non sindacabile nel giudizio di legittimità se logicamente compiuto e
adeguatamente motivato, e le conseguenze sul piano della permanenza della
condotta che i giudici di merito ne hanno tratto, conformemente a un consolidato
orientamento interpretativo di questa Corte (cfr., proprio riguardo
all’accertamento della permanenza del reato di cui all’art. 44 d.P.R. 380/2001,
Sez. 3, n. 14501 del 07/12/2016, Rocchio, Rv. 269325).

2

struttura portante in ferro, di cui era stata disposta la demolizione).

2. Costituisce, infatti, principio non controverso nella giurisprudenza di
legittimità quello secondo cui il reato urbanistico ha natura di reato permanente,
la cui consumazione ha inizio con l’avvio dei lavori di costruzione e perdura fino
alla cessazione dell’attività edificatoria abusiva (Sez. U, n. 17178 del
27/02/2002, Cavallaro, Rv. 221399).
La cessazione dell’attività si ha con l’ultimazione dei lavori per
completamento dell’opera, con la sospensione dei lavori volontaria o imposta,
con la sentenza di primo grado, se i lavori continuano dopo l’accertamento del

29974 del 06/05/2014, Sullo, Rv. 260498; Sez. 3, n. 49990 del 04/11/2015,
Quartieri, Rv. 265626; Sez. 3, n. 14501 del 07/12/2016, dep. 24/03/2017,
Rocchio, Rv. 269325).
L’ultimazione dei lavori coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura
interni ed esterni, quali gli intonaci e gli infissi (Sez. 3, n. 5480 del 12/12/2013,
Manzo, Rv. 258930; Sez. 3, n. 11646 del 16/10/2014, Barbuzzi, Rv. 262977).
3. Nel caso in esame la Corte d’appello ha evidenziato la progressione nella
realizzazione delle medesime opere abusive, escludendo così, conformemente al
ricordato orientamento interpretativo, sia l’interruzione dei lavori in
concomitanza con il primo accertamento, sia la necessità di una nuova
contestazione.
È stato, in particolare, evidenziato che nel dicembre 2011 i lavori relativi alle
opere oggetto della contestazione erano ancora in corso (in quanto uno dei due
manufatti abusivi era privo delle murature perimetrali e il prefabbricato ad uso
abitativo non aveva le finiture esterne e interne) e che, nonostante i
provvedimenti amministrativi, di sospensione dei lavori e di demolizione delle
opere abusive, i lavori erano proseguiti, come accertato in occasione del
sopralluogo del 27 maggio 2013 (allorquando era stato accertato che uno dei
due manufatti era stato parzialmente chiuso con muratura e rivestimento di
mattonelle; che il prefabbricato era stato ricoperto con muri rivestiti di piastrelle,
in guisa da occultarne la struttura metallica; e che i lavori non erano stati
ultimati, essendo stata riscontrata la presenza di una betoniera e di materiali da
impiegare per completare le opere). Alla luce di tale accertamento la Corte
d’appello ha, quindi, del tutto correttamente, escluso l’interruzione della
realizzazione delle opere al momento del primo accertamento, nel dicembre
2011, essendone emersa la prosecuzione fino al maggio 2013, e ha, quindi,
escluso sia la prescrizione dell’illecito, sia la necessità di una nuova
contestazione, trattandosi della prosecuzione della realizzazione delle medesime
opere.
Si tratta di considerazioni logiche e conformi al suddetto orientamento
interpretativo, che la ricorrente censura sul piano della ricostruzione storica delle
3

reato e sino alla data del giudizio (Sez. 3, n. 38136, 24/10/2001; Sez. 3, n.

condotte, proponendo, dunque, censure non consentite nel giudizio di legittimità
e manifestamente infondate.

4. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(Corte Cost. sentenza 7 – 13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del
procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle

misura di euro 2.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 27/3/2018

Il Consigliere estensore

Il Pres(dente

Giovanni Liberati

Gastohe Andreazza
(

L__\)

Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA