Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17499 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17499 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MULE’ ROSARIO SALVATORE N. IL 04/05/1955
avverso l’ordinanza n. 4482/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 20/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 20 dicembre 2011 il Tribunale di sorveglianza di
Firenze, in parziale accoglimento del reclamo proposto da Mulè Rosario
avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Livorno in data 4
novembre 2011, ha concesso al Mulè giorni 90 di liberazione anticipata in
relazione al periodo dal 26/06/2004 al 26/12/2004 e dal 26/12/2006 al
semestri richiesti dal 26/06/2008 al 26/12/2008 e dal 26/12/2009 al
26/06/2010.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Mulè
tramite il difensore, il quale, con unico motivo, deduce il vizio di violazione
di legge per inosservanza dell’art. 54 Ord. Pen. e il difetto di motivazione.
CONSIDERATO In DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo
proposto, essendo palesemente insussistente la violazione di legge
denunciata e risultando il parziale diniego del beneficio congruamente
giustificato dai giudici di merito per la mancata partecipazione del Mulè
all’opera di rieducazione desunta dai rapporti disciplinari subiti dallo stesso
il 26/12/2008 (colluttazione con altri detenuti nel carcere di Piacenza) e il
10/05/2010 (rinvenimento nella cella occupata dall’istante di oggetti
metallici di varia natura utilizzabili per l’offesa alla persona, fatto,
quest’ultimo, sanzionato con 3 giorni di esclusione dalle attività comuni).
Segue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria
che pare congruo determinare, tra il minimo ed il massimo previsti, in euro
mille
P.QM.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

26/06/2007; mentre ha rigettato il ricorso con riguardo agli altri due

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 6 dicembre 2012.

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