Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17498 del 27/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 3 Num. 17498 Anno 2018
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da
Rossi Giovanni, nato a Novi di Modena il 30/1/1948
avverso la sentenza del 31/3/2016 del Tribunale di Reggio Emilia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta
Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 31 marzo 2016 il Tribunale di Reggio Emilia ha assolto
Giovanni Rossi dal reato di cui all’art. 2 I. n. 638 del 1983 (contestatogli per
avere, quale titolare della impresa individuale omonima, omesso di versare le
ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, per
un importo complessivo inferiore alla soglia di rilevanza penale di euro 10.000,00
annui), perché non previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione
degli atti all’Inps.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
affidato a tre motivi.
2.1. Con un primo motivo ha prospettato violazione dell’art. 530 cod. proc.
pen., per la mancata applicazione della formula assolutoria più favorevole, e
mancanza di motivazione al riguardo.

Data Udienza: 27/03/2018

In particolare ha lamentato che il Tribunale, nel prendere atto del
pagamento di quanto dovuto all’ente previdenziale oltre il termine di tre mesi
dalla scadenza, aveva, per tale ragione, ritenuto sussistente l’elemento
soggettivo del reato, benché detto pagamento fosse dimostrativo della esistenza
della volontà di adempiere e della sottrazione al pagamento tempestivo
solamente a causa delle difficoltà finanziarie dell’impresa.
2.2. Con un secondo motivo ha eccepito la nullità della sentenza nella parte
in cui era stata disposta la trasmissione degli atti all’Inps, prospettando

una disciplina transitoria in riferimento a condotte verificatesi anteriormente al 5
febbraio 2016 e non giudicate con sentenza penale irrevocabile, per violazione
dei principi e criteri direttivi della legge delega n. 67 del 2014 e del principio di
irretroattività della legge penale deteriore.
2.3. Con un terzo motivo ha ulteriormente eccepito la nullità della sentenza
impugnata, sempre nella parte in cui era stata disposta la trasmissione degli atti
all’Inps, per l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 d.lgs. 8/2016, in quanto
contrario alla irretroattività della legge penale deteriore, evidenziando l’afflittività
delle sanzioni amministrative e la loro conseguente qualificabilità come pene, alla
luce dei principi affermati in proposito dalla Corte EDU.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, mediante il quale è stato denunciato anche un vizio della
motivazione, deve essere convertito in appello.

2. Qualora l’impugnazione proposta sia, come nel caso in esame, non quella
ordinaria ma quella eccezionale del ricorso cosiddetto immediato o per saltum, di
cui all’art. 569, comma 1, cod. proc. pen., la Corte di cassazione deve anzitutto
interpretare la volontà della parte ricorrente, per stabilire di quale mezzo di
impugnazione abbia realmente inteso avvalersi e, in caso di dubbio, deve
privilegiare il tipo ordinario di gravame. Se, dunque, nell’atto di impugnazione
non vi sia solo una formale e generica denuncia di difetto della motivazione, ma
lo stesso contenuto delle censure, che deducono anche violazioni di legge, risulti
diretto a sindacare il percorso argomentativo seguito dal giudice (nel caso in
esame riguardo alla errata affermazione della sussistenza dell’elemento
soggettivo del reato), il ricorso risulta proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. e), cod. proc. pen. e va convertito in appello (Sez. 4, n. 4264 del 5/4/1996,
Rv 204447). Più di recente questa Corte ha affermato che il ricorso per
cassazione, proposto dall’imputato, che contenga tra i motivi anche la censura di
cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a carente motivazione
9

l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 d.lgs. 8/2016, nella parte in cui prevede

in ordine all’elemento soggettivo del reato, non può essere presentato

per

saltum ma deve essere convertito in appello, ai sensi dell’art. 569, comma 3, del
codice di rito (Sez. 6, n. 3405 del 10.1.2003, Rv. 223561; Sez. 2, n. 1848 del
17/12/2013, Rv. 258193; Sez. 3, Ordinanza n. 48978 del 08/10/2014, Rv.
261208).
Nel caso in esame, le doglianze formulate con il primo motivo di ricorso
attengono alla adeguatezza della indagine compiuta dal Tribunale riguardo alla
sussistenza dell’elemento psicologico del reato e della relativa motivazione, che,

dall’imputato la pronunzia di sentenza di assoluzione perché il fatto non
sussistente, riguardo alla quale il Tribunale avrebbe del tutto omesso di
motivare.
Risulta, dunque, evidente la formulazione di una censura di vizio della
motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che non
consente il ricorso immediato per cassazione, e impone, ai sensi dell’art. 569,
comma 3, cod. proc. pen., la conversione del ricorso in appello e la sua
trasmissione alla Corte d’appello di Bologna.

P.Q.M.

Convertito il ricorso in appello ordina trasmettersi gli atti alla Corte d’appello
di Bologna.
Così deciso il 27/3/2018

Il Consigliere estensore

Il Pyésidente

Giovanni Liberati

Gastipe Andreazza

t.•-■ al;

ad avviso del ricorrente, sarebbe insufficiente, essendo tra l’altro stata richiesta

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA