Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17498 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17498 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MARIANI FRANCESCO N. IL 04/10/1948
avverso la sentenza n. 5494/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di CIVITAVECCHIA, del 17/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 17.11.2011 il Gup del Tribunale di Civitavecchia
applicava la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 900 di multa, ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Francesco Mariani in relazione ai reati di
porto illegale di un fucile da caccia cal. 12, ricettazione dello stesso e porto senza
giustificato motivo di una roncola.

fiducia, deducendo la nullità della sentenza di applicazione di pena derivante
dalla nullità ex art. 142 cod. proc. pen. del verbale di udienza contenente
l’accordo tra le parti per mancanza della sottoscrizione dell’assistente del giudice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Va ribadito in primo luogo che la volontà di concordare la pena, ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., comporta implicitamente la rinuncia a qualsivoglia
eccezione di natura processuale (Sez. 6, n. 32391, 25/06/2003, Simone, rv,
226508).
D’altro canto, quella di cui all’art. 142 cod. proc. pen. è una nullità relativa
(Sez. 2, n. 2503 del 09/01/2007 – dep. 24/01/2007, Piccolo ed altro, rv.
235627) ed il ricorrente non contesta né l’esistenza dell’accordo, né il contenuto
dello stesso.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen.,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.
Così deciso, il 6 dicembre 2012.

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di

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