Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17495 del 27/02/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17495 Anno 2018
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: GALTERIO DONATELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
PIGIONANTI CHRISTIAN, nato a Figline Valdarno 1’8.1.19791

avverso la sentenza in data 28.11.2016 della Corte di Appello di Firenze
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Giulio Romano, che ha concluso chiedendo

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3.4.1.-

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 28.11.2016 la Corte di Appello di Firenze ha
confermato la pronuncia resa in primo grado con cui il Tribunale di Arezzo aveva
condannato Christian Pigionanti alla pena di sei mesi di reclusione, ritenendolo
responsabile del reato di cui all’art. 10 d. Igs. 74/2000 per avere, quale titolare
dell’omonima impresa individuale, occultato o distrutto le scritture e la
documentazione contabile di cui è obbligatoria la conservazione, richiestagli in
occasione di una verifica fiscale eseguita nel giugno 2009, così da impedire la
ricostruzione dei redditi e del proprio volume di affari.

Data Udienza: 27/02/2018

Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del
proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale
deduce, in relazione al vizio di violazione di legge, l’avvenuto decorso del termine
di prescrizione che, dovendo essere computato dalla verifica fiscale operata dalla
Guardia di Finanza in data 5.6.2008 era, computando il termine di 7 anni e 6
mesi, alla data del 28.11.2016 in cui si era svolto il giudizio di appello.

Le doglianze svolte risultano manifestamente infondate. Correttamente la
Corte distrettuale ha calcolato dal termine dell’eseguita verifica fiscale, ultimata
nel giugno 2009, il termine prescrizionale unitamente ai termini di sospensione
derivanti da rinvii dì udienza per impedimento del difensore, pari ai sensi dell’art.
159 c.p. a 60 giorni per ciascun rinvio, e dunque a complessivi a 134 giorni,
computo questo risultante dai verbali di udienza del primo grado, non contestati
peraltro dalla difesa. Conseguentemente il termine di prescrizione risulta
maturato il 14.4.2017, ovverosia ben oltre la pronuncia della sentenza
impugnata.
Il ricorso deve essere, conclusivamente, dichiarato inammissibile, essendo
comunque preclusa a questa Corte, in difetto di un valido rapporto di
impugnazione, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a
norma dell’art. 129 c.p.p. (Sez. U., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv.
217266; Sez. U., 28 febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400).
Segue a tale esito la condanna del ricorrente, a norma dell’art.616 cod.
proc. pen., al pagamento delle spese processuali e di una somma
equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 2.000 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso il 27.2.2018

CONSIDERATO IN DIRITTO

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