Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17495 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17495 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) COSTANDACHE RELU N. IL 27/05/1968
avverso l’ordinanza n. 1/2012 TRIBUNALE di VERONA, del
13/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

i. Il 13.1.2012 il Tribunale di Verona, in composizione monocratica,
convalidava il provvedimento di emesso, ai sensi dell’art. 20 d.l. n. 30 del 2007,
dal Prefetto e dal Questore di Verona di allontanamento di Costandache Relu.

2.

Il predetto ha proposto ricorso per cassazione, personalmente,

rappresentando di avere necessità di cure psicologiche per le quali ha chiesto

CONSIDETATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, a norma dell’art. 22 d.l. n. 30 del 2007, avverso il provvedimento
emesso ai sensi dell’ai-t 20 del citato decreto è ammesso il ricorso al TAR del
Lazio, mentre, avverso il provvedimento di cui all’art. 21 può essere proposto
ricorso al tribunale (civile) in composizione monocratica.
All’art. 20 – t-er del medesimo decreto, introdotto con il d.lgs. n. 32 del
2008, è previsto che i provvedimenti emessi dal Questore ai sensi degli artt. 20 e
20

bis siano convalidati dal tribunale in composizione monocratica.
Pertanto, non è proponibile il ricorso per cassazione.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616

cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma ritenuta congrua di euro 500,00 in favore della
cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di cinquecento euro alla cassa
delle ammende.

Così deciso, il 6 dicembre 2012.

visite specialistiche.

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