Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17494 del 27/02/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17494 Anno 2018
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI BRESCIA
nei confronti di:
BACCHIEGA NICOLA, nato a Castelmassa il 21/09/1978

avverso la sentenza del 23/11/2016 del Tribunale di Mantova

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Giulio Romano, che ha concluso chiedendo annullamento con rinvio al
Tribunale di Mantova.

Data Udienza: 27/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1 Con sentenza pronunciata in data 23.11.2016, il Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Mantova, a seguito di giudizio abbreviato, dichiarava
Bacchiega Nicola responsabile del reato di cui all’art. 10 ter d.lgs n. 74/2000 e lo
condannava alla pena di mesi tre di reclusione che convertiva nella pena di euro
22.500,0 di multa.

Corte di appello di Brescia e ne ha chiesto l’annullamento, lamentando vizio di
motivazione in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
e violazione di legge in relazione all’omessa applicazione delle pene accessorie di
cui all’art. 12 d.lgs 74/2000.
3. L’imputato ha depositato memoria di replica, a mezzo dei difensori di
fiducia, con la quale ha rimarcato l’infondatezza del primo motivo di ricorso e la
genericità del secondo motivo di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Va osservato che le circostanze attenuanti generiche consentono un
adeguamento della sanzione alle peculiari e non codificabili connotazioni tanto del
fatto quanto del soggetto e che la meritevolezza di detto adeguamento non può
mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l’obbligo quando
ne affermi l’esistenza, di dare apposita motivazione per fare emergere gli elementi
atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez.5, n.7562 del
17/01/2013, Rv.254716) e che, quindi, l’obbligo di analitica motivazione in
materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la
sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (così
sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241).
Non v’è dubbio che, nel caso di specie, il Giudice abbia adempiuto all’obbligo
motivazionale da cui era gravato, atteso che la decisione di concedere all’imputato
le circostanze attenuanti generiche può ritenersi giustificata emergendo in maniera
sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla
personalità del reo, avendo il Tribunale offerto sul punto una motivazione congrua
e logica (comportamento processuale caratterizzato da piena ammissione degli
addebiti).
2.11 secondo motivo di ricorso è, invece, fondato.

2

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il PG presso la

Il Giudice della sentenza impugnata, infatti, pur avendo pronunciato condanna
nei confronti dell’imputato, ha omesso di applicare, così come previsto dall’art. 12
del d.lgs. n. 74 del 2000, le pene accessorie ivi contemplate.
Le pene accessorie in base al principio generale di cui all’art. 20 cod.pen.
costituiscono gli effetti penali che conseguono di diritto alla sentenza di condanna,
ma debbono essere espressamente irrogate dal giudice in sentenza (cfr Sez. 3
7.6.2011 n. 35861). Ne deriva che la sentenza deve essere annullata sul punto
con rinvio al Tribunale di Mantova il quale procederà ad applicare le predette pene
accessorie nell’osservanza del principio affermato da questa Corte, in particolare
consacrato dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 6240 del 27/11/2014, dep.
12/02/2015, B., Rv. 262328, secondo cui sono riconducibili al novero delle pene
accessorie, la cui durata non è espressamente determinata dalla legge, quelle per
le quali sia previsto un minimo e un massimo edittale ovvero uno soltanto dei
suddetti limiti, con la conseguenza che la loro durata deve essere dal giudice
uniformata, ai sensi dell’art. 37 cod. pen., a quella della pena principale inflitta.
Ciò che, peraltro, non comporta, a fronte del sostanziale automatismo, che
all’operazione possa procedere questa Corte avuto riguardo alla circostanza che,
per quanto in particolare riguarda la pena accessoria della pubblicazione della
sentenza di condanna, l’art. 36 cod. pen., richiamato dal predetto art.12, affida al
giudice la determinazione della durata della stessa con il limite, in ogni caso, di
giorni trenta. Sicché la valutazione discrezionale, non esercitabile dalla Corte, sul
punto in oggetto, comporta la devoluzione dell’intera operazione di determinazione
delle pene accessorie al giudice di merito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa statuizione sulle
pene accessorie e rinvia sul punto al Tribunale di Mantova; dichiara inammissibile
nel resto il ricorso.
Così deciso il 27/02/2018

Il Consigliere estensore
Antonella
ot

Il Pr ‘dente
Gasto e Andreazza

s.

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