Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17493 del 21/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17493 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PELLEGRINO ANTONIO N. IL 25/10/1958
avverso la sentenza n. 101/2010 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 22/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 21/02/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Catanzaro, dichiarata l’estinzione per prescrizione da alcune ipotesi di falso contestate, ha confermato nel resto la sentenza emessa in data 5
ottobre 2009 dal Tribunale di Cosenza, appellata da PELLEGRINO Antonio, dichiarato responsabile anche del delitto di falso ideologico aggravato per induzione in atto pubblico fidefaciente,
commesso il 19 maggio 2004.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge dovendosi qualificare il
fatto come violazione del disposto dell’art. 483 c.p. e non 48, 479 c.p., e sulla propria personale
partecipazione al falso.
Ha depositato memoria con nota spese la parte civile chiedendo in sostanza il rigetto del ricorso
dell’imputato.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto da un lato propone una questione,
quella relativa alla qualificazione giuridica, in ogni caso manifestamente infondata e non proposta nei motivi di appello, secondo la non contestata affermazione della Corte di Appello, e
dall’altro deduce estraneità del ricorrente per non aver partecipato all’atto notarile, laddove viene
evidenziato sulla base delle dichiarazioni acquisite come tutta l’operazione di cessione dell’auto
alla MORELLI fosse stata gestita direttamente da lui, che aveva procurato i documenti attestanti
la falsa identità del coimputato presentatosi al rogito come CARATOZZOLO Santi, intestatario
del veicolo che invece era all’oscuro di quella vendita.
Il ricorso sul punto tende a fornire una diversa versione dei fatti smentita in primo luogo dalle testimonianze assunte dei partecipanti al rogito, ed in ogni caso non valutabile in questa sede.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
bell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile CARATOZZOLO Santi che liquida in complessivi C. 800,00# oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 1 febbraio 2014.

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