Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17493 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17493 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) TROVATO ANGELO N. IL 31/08/1968
avverso l’ordinanza n. 20/2011 TRIBUNALE di MODICA, del
07/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 7 luglio 2011 il Tribunale di Modica, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha dichiarato la non esecutività della sentenza
emessa il 19 maggio 2010 dalla Corte di appello di Catania nei confronti di
Trovato Angelo per nullità della notifica dell’estratto contumaciale della
medesima sentenza ai sensi dell’art. 171, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
quale si duole che il Tribunale abbia omesso di dichiarare la nullità di tutto il
procedimento di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Le nullità asseritamente incorse nel giudizio di cognizione non possono
essere fatte valere con l’incidente di esecuzione, che affida al giudice
soltanto il controllo sull’esistenza del titolo esecutivo e sulla legittimità della
sua emissione (Sez. 1, n. 8776 del 28/01/2008, dep. 27/02/2008, Lasco,
Rv. 239509).
Legittimamente, pertanto, il Tribunale di Modica, quale giudice
dell’esecuzione, si è limitato, nel rispetto dell’art. 670 cod. proc. pen., a
valutare l’esecutività del titolo di condanna, escludendola.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art.
616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n.
186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di
una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare, tra il minimo e il
massimo previsti, in euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna AI-ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, In camera di consiglio, il 6 dicembre 2012.

Ricorre personalmente per cessazione il Trovato tramite il difensore, il

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