Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17492 del 06/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17492 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Data Udienza: 06/12/2012
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TERZARIOL RAFFAELE N. IL 23/01/1960
avverso l’ordinanza n. 1873/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di
VENEZIA, del 15/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 15 dicembre 2011 il Magistrato di sorveglianza di
Venezia ha respinto la richiesta di rateizzazione della pena pecuniaria
avanzata da Terzariol Raffaele, per l’accertata insolvenza del condannato
non in grado di adempiere al pagamento della pena pecuniaria di euro
10.000 neppure nella forma di rateizzazione.
reclamo al Tribunale di sorveglianza di Venezia, che, ai sensi dell’art. 568,
comma 5, cod. proc. pen., lo ha qualificato come ricorso per cassazione e
trasmesso a questa Corte.
CONSIDERATO in DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti,
investendo l’impugnazione esclusivamente il merito della negata
rateizzazione che, secondo il Terziarol, non terrebbe conto della sua
opportunità di lavoro e dell’imminente fine pena.
Segue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria
che pare congruo determinare, tra il minimo ed il massimo previsti, in euro
cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera dì consiglio, il 6 dicembre 2012.
Avverso la predetta ordinanza il Terziarol propone personalmente