Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17491 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17491 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MOUFID FOUAD N. IL 05/09/1964
avverso l’ordinanza n. 500348/2007 TRIS.SEZ.DIST. di SAN DONA’
DI PIAVE, del 14/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 14 settembre 2011 il Tribunale di Venezia,
sezione distaccata di San Donà di Piave, giudice dell’esecuzione, ha respinto
l’istanza volta al riconoscimento della continuazione avanzata da Moufid
Fouad.
Avverso la predetta ordinanza il Moufid, in data 11 ottobre 2011, ha

motivi al proprio difensore, il quale non li ha presentati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 591,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 581, comma 1, stesso
codice, per mancata presentazione dei motivi.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, di diritto, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 6 dicembre 2012.

dichiarato di proporre ricorso per cassazione, riservando il deposito dei

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